Quisque justo augue ut urna eu eros. Sed id elit tincidunt et, fermentum vel, wisi. In vitae erat eget arcu nunc venenatis placerat molestie.
I nuovi concorsi Scuola saranno articolati in diverse fasi. La prima di queste, disciplinata dal D.Lgs 59/2017 è la cd. “fase transitoria” quella, cioè, riservata ai docenti in possesso di titolo di “abilitazione” e che andrà a formare una nuova graduatoria regionale di merito degli abilitati cui si potrà accedere all’esito del superamento dello specifico concorso che prevede solo una prova orale, di natura didattico-metodologica, senza sbarramento.
Ricorso fase transitoria concorso 2018 per diplomati ISEF ante 2001/2002, AFAM vecchio ordinamento e ITP. IL RICORSO E’ ATTIVO. ADESIONI APERTE FINO AL 15.03.2018 IMPORTANTE: IN […]
Sono aperte le adesioni al ricorso innanzi al Presidente della Repubblica per la partecipazione alla fase transitoria del concorso 2018 in favore dei docenti della classe […]
il Ministero ha previsto la possibilità di partecipare, con riserva, alla fase transitoria a coloro che stanno frequentando i percorsi di specializzazione sul sostegno che termineranno il percorso entro il 30 giugno 2018 nell’ambito dei percorsi attivati dal Ministero dell’Istruzione in Italia.
Lo studio legale Bongarzone-Zinzi ritiene detta condotta in palese disparità di trattamento rispetto ai docenti che stanno conseguendo un titolo di specializzazione/abilitazione sul sostegno all’estero (Unione Europea) rispetto ai colleghi italiani.
Ricorso rivolto agli specializzati per partecipare alla fase transitoria del concorso 2018
Sei un docente che è stato trasferito lontano dalla propria casa, dalla propria famiglia, dai propri figli? Vuoi verificare se hai possibilità di tornare quanto più possibile vicino casa?
Il ricorso, promosso innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, è finalizzato al totale riconoscimento degli anni pre-ruolo al fine di dare la possibilità a tutti i docenti in ruolo di ottenere l’esatta ricostruzione di carriera comprendente il riconoscimento giuridico ed economico dell’intero periodo di servizio pre-ruolo.
Ricorso innanzi al Giudice del lavoro volto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità a favore dei Dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale che subiscono una decurtazione stipendiale derivante dal mancato riconoscimento della carriera svolta precedentemente come docenti.
La Pubblica Amministrazione trattiene sulla basta paga dei dipendenti pubblici, assunti dopo il 31.12.2000 una somma pari al 2,50% sull’80% della retribuzione a titolo di TFR.
Il ricorso, promosso innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, è finalizzato al totale riconoscimento degli anni pre-ruolo al fine di dare la possibilità a tutti i docenti neo immessi in ruolo e a coloro che lo sono da tempo di ottenere ai fini della ricostruzione di carriera il riconoscimento giuridico ed economico dell’intero periodo di servizio pre-ruolo.
Il ricorso, promosso innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, è finalizzato al risarcimento del danno derivante dall’abuso dell’utilizzo dei contratti a termine.
Ricorso al giudice del lavoro avverso la mancata valutazione, ai fini giuridici, del servizio prestato nelle scuole paritarie, regionali e comunali.
I docenti che hanno effettuato un passaggio da scuola primaria a scuola secondaria subiscono una illegittima decurtazione stipendiale.
Ed infatti il Ministero ha applicato a tali docenti il criterio della c.d. temporizzazione.
Il ricorso, promosso innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, è finalizzato al totale riconoscimento degli anni svolti in istituti scolastici di ordine differente e verrà chiesto il computo dell’integrale anzianità di servizio sulla scorta della c.d. ricostruzione carriera in luogo della temporizzazione.
Ricorso individuale al Giudice del lavoro (comprensivo della fase d’urgenza e della fase ordinaria) avverso la procedura di mobilità 2017/2018 nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza previsto dall’art. 33, commi 5 e 7 dalla L. 104/92 nella mobilità interprovinciale.