DIRIGENTI SCOLASTICI – RIA

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Ricorso innanzi al Giudice del lavoro volto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità a favore dei Dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale che subiscono una decurtazione stipendiale derivante dal mancato riconoscimento della carriera svolta precedentemente come docenti.

Ricorso per dirigenti scolastici – RIA

Ricorso innanzi al Giudice del lavoro volto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità a favore dei Dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale che subiscono una decurtazione stipendiale derivante dal mancato riconoscimento della carriera svolta precedentemente come docenti.

I MOTIVI DEL NOSTRO RICORSO:

Nella scuola esistono tre tipologie di dirigenti scolastici e tale differenziazione, sebbene gli stessi svolgano la medesima funzione, si riverbera anche sul trattamento retributivo e contributivo spettante agli stessi:

  1. Ex presidi: coloro che sono divenuti dirigenti scolastici per essere già nel ruolo direttivo (art. 37 lett. C. CCNL 01.03.2002);
  2. Ex presidi incaricati (art. 39 CCNL 01.03.2002);
  3. Dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale provenienti dal ruolo della docenza.

I dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale rappresentano l’unica categoria penalizzata dall’interpretazione normativa da parte del Miur; pertanto, solo tali ultimi, possono aderire al ricorso.

La somma che ciascuno potrà recuperare, in caso di esito positivo del ricorso giudiziale, è di circa 600,00 € mensili a far data dall’instaurazione del rapporto di lavoro come dirigente scolastico (fermo restando la prescrizione quinquennale del diritto al riconoscimento delle differenze retributive).

Il Ministero, infatti, retribuisce in maniera differente i dirigenti scolastici a seconda del momento e del modo in cui gli stessi svolgono il servizio. In altri termini, ai dirigenti scolastici che provengono dalla carriera di docente, il Ministero non riconosce la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ovvero l’assegno ad personam parametrato alla precedente mansione di docente che, invece, pacificamente spetta alle altre tipologie di presidi ed ex presidi incaricati.

Il ricorso si basa, essenzialmente, su una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono la medesima funzione e ruolo, ma che vengono retribuiti in maniera differente. Invero, i dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale svolgono le medesime funzioni e sono inquadrati nella medesima Area V del Ccnl Dirigenza Scuola, firmano lo stesso contratto rispetto alle altre tipologie di dirigenti (ex presidi e presidi incaricati). La differenza fondamentale sta nel fatto che gli ex presidi percepiscono la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), i presidi incaricati percepiscono un assegno ad personam (sostanzialmente identico alla RIA) mentre i “nuovi dirigenti” non percepiscono nulla a titolo di riconoscimento della precedente mansione.

A parere di chi scrive la condotta del Miur viola principi cardine dell’ordinamento – anche costituzionali – relativi alla parità di trattamento dei “nuovi dirigenti scolastici” rispetto agli altri presidi che svolgono la stessa funzione; inoltre, vi è una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), nonché di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto (di cui all’art. 36 Cost.).

Parte della giurisprudenza intervenuta sul punto (Tribunale di Roma del 2012, Tribunale di Como del 2014 e Tribunale di Tivoli del 2017) ha riconosciuto il diritto dei dirigenti scolastici all’integrazione della retribuzione parametrata alla RIA spettante agli ex presidi e ripristinato la parità di trattamento prevista dalla Carta Costituzionale.

Lo studio legale offre la possibilità di patrocinare i ricorsi su tutto il territorio nazionale.

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:

Possono aderire al ricorso soltanto i dirigenti scolastici assunti successivamente al 2001 mediante concorso pubblico.

COSTI:

L’adesione al ricorso ha un costo di euro 450,00 € oltre al costo del contributo unificato, qualora dovuto.

In caso di accoglimento del ricorso il procuratore avrà diritto al rimborso delle spese legali, eventualmente liquidate dal Tribunale.

Nell’eventualità di ricorso collettivo, nessun importo sarà dovuto a titolo di pagamento del contributo unificato.

– Modalità di pagamento:

Effettuare il pagamento di euro 500,00 (oltre alle spese per il contributo unificato, qualora dovuto) alle coordinate

IBAN IT68D0760114800001030613499

Intestatario: Avvocato Paolo Zinzi

Causale: Ricorso AFAM Giudice del lavoro + Cognome ricorrente.

Per ulteriori informazioni, si prega di inviare una mail all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com .

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

Dott. Christian Ferrar