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	<title>ricorso scuola Archivi - Ricorsi Scuola</title>
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	<description>Tutti i principali ricorsi del mondo della scuola</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 14:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
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		<title>Riconoscimento abilitazioni conseguite all’estero: ancora vittorie in tribunale</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/riconoscimento-abilitazioni-conseguite-allestero-ancora-vittorie-in-tribunale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi scuola]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio inadempimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Vinto l’ennesimo ricorso proposto avverso il silenzio &#8211; inadempimento del Miur Molti ricorrenti hanno ancora una volta avuto ragione contro il Miur. A seguito del Ricorso<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Vinto l’ennesimo ricorso proposto avverso il silenzio &#8211; inadempimento del Miur</h2>
<p>Molti ricorrenti hanno ancora una volta avuto ragione contro il Miur. A seguito del <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-silenzio-inadempimento/">Ricorso Silenzio Inadempimento</a> patrocinato dagli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone di RicorsiScuola.it, si sono visti accogliere la richiesta di riconoscimento del titolo estero.</p>
<p>I docenti, infatti, avevano presentato ricorso contro il silenzio – inadempimento (Scopri che cos’è il <a href="https://www.ricorsiscuola.it/cose-il-silenzio-inadempimento-della-pa/">Silenzio inadempimento</a>) del Ministero rispetto alla validità del titolo abilitante acquisito all’estero in quanto il Miur non aveva rispettato il termine di 4 mesi previsto dalla normativa (maggiori info al link <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-silenzio-inadempimento/"> ricorso sul silenzio inadempimento</a>)</p>
<p>Ormai, la tesi degli avvocati Bongarzone e Zinzi, ha fatto giurisprudenza ed il TAR ha finora accolto i ricorsi proposti tesi al riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato da università straniere successivamente al ricorso avverso il silenzio (scopri quali sono i motivi per cui <a href="https://www.ricorsiscuola.it/silenzio-inadempimento-i-motivi-del-ricorso/">presentare il ricorso silenzio</a>)</p>
<p>Infatti, nel caso in cui Miur non risponde entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento del titolo è possibile intraprendere il ricorso per il silenzio inadempimento dinanzi Tar. (Aprendo il link riportato di seguito è possibile conoscere i ricorsi attivi ed avere specifiche in merito al<a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-silenzio-inadempimento/"> ricorso sul silenzio inadempimento</a>)</p>
<p><strong><u>E proprio su questo aspetto è basato il ricorso che può essere intrapreso da quanti hanno un titolo acquisito all’estero e ancora non riconosciuto in Italia</u></strong></p>
<blockquote><p>&#8220;Numerose sono state le sentenze che sono state pubblicate in merito con esito positivo per i ricorrenti – hanno spiegato gli avvocati Bongarzone e Zinzi – d’altronde è chiaro l’orientamento in merito assunto dai vari Tribunali. Così, attraverso un ricorso basato sul silenzio dell’amministrazione è evidente che il Miur, salvo casi particolari, deve riconoscere l’equipollenza del titolo conseguito all’estero per l’esercizio della corrispondente professione nel nostro Paese. Così un docente che si è abilitato presso qualche Università straniera può insegnare in Italia in quanto lo stesso titolo è dichiarato abilitante&#8221;</p></blockquote>
<h3>Chi può partecipare al ricorso?</h3>
<p>Possono aderire tutti coloro che</p>
<ul>
<li>hanno avanzato istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero;</li>
<li>e che abbiano presentato la domanda di riconoscimento dei titoli;</li>
<li>quando sia trascorso un termine superiore a 4 mesi dal momento della presentazione dell’istanza.</li>
</ul>
<h3>Quali sono gli adempimenti da assolvere?</h3>
<p>Bisogna presentare domanda di riconoscimento del titolo al Miur.</p>
<h3>Presso quale Tribunale viene presentato il ricorso?</h3>
<p>Trascorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento del titolo al Miur e non avendo avuto risposta alcuna sarà possibile presentare ricorso avverso il silenzio inadempimento presso il <strong>TAR competente.</strong></p>
<p><strong>Per aderire al ricorso è necessario seguire le istruzioni indicate al link che segue: <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-silenzio-inadempimento/">Ricorso Silenzio Inadempimento</a></strong></p>
<p><em>Avv. Paolo Zinzi</em></p>
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		<title>Vittoria Mobilità Docenti in Corte d&#8217;Appello</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-mobilita-docenti-in-corte-di-appello/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[max]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 14:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[legge 104]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità docenti]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria Ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuova vittoria dello Studio Legale B&#38;Z. Stavolta è la Corte d&#8217;Appello di Firenze a confermare l&#8217;illegittimità della procedura di mobilità 2016 caratterizzata da errori sull&#8217;algoritmo. La<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Nuova vittoria dello <strong>Studio Legale B&amp;Z</strong>.</h2>
<h3>Stavolta è la <strong>Corte d&#8217;Appello di Firenze</strong> a confermare l&#8217;illegittimità della procedura di mobilità 2016 caratterizzata da errori sull&#8217;algoritmo.</h3>
<p>La sentenza, che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Siena, è foriera di altri risultati positivi che confermano l&#8217;illegittimità del Ministero dell&#8217;Istruzione nelle procedure di mobilità.<br />
Ancora aperte le adesioni ai <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Ricorsi Punteggio Paritarie e Legge 104/92</a></p>
<p>La mobilità del 2016 come quella attuale del 2019 è stata fonte di numerosi errori da parte del Ministero.<br />
Gli errori vengono, purtroppo per i docenti, ripetuti dal Miur.</p>
<p><strong>La mancata valutazione della 104/92 nei trasferimenti interprovinciali.</strong><br />
La mobilità 2019 è stata caratterizzata, nuovamente, dalla mancata valutazione della precedenza derivante per l&#8217;assistenza al familiare convivente beneficiario della legge 104/92.<br />
L&#8217;illegittimità è sancita dalla giurisprudenza maggioritaria Scopri di Più &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-docente-torna-ad-insegnare-vicino-casa/">Vittoria Docente torna ad insegnare vicino casa</a> e numerose sono le <span style="text-decoration: underline;">vittorie in Tribunale a seguito di <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">ricorso</a> che hanno consentito a docenti e Ata di tornare a casa.</span></p>
<p><strong>La mancata valutazione del servizio paritario.</strong><br />
Anche la mobilità 2019 deve essere impugnata con <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Ricorsi Punteggio Paritarie e Legge 104/92</a>.<br />
Infatti è illegittimo non considerare, ai fini della mobilità, ma anche ai fini della <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">Ricostruzione della carriera</a>, il servizio prestato nella scuola paritaria.</p>
<p>Le illegittimità del CCNI mobilità 2019 vengono azionato tramite specifici ricorsi personalizzati su ogni docente e personale Ata.</p>
<p><strong>Per aderire al ricorso sulla mobilità visitare il link <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">Ricostruzione della carriera</a></strong></p>
<p><em>Avv. Paolo Zinzi</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-mobilita-docenti-in-corte-di-appello/">Vittoria Mobilità Docenti in Corte d&#8217;Appello</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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		<title>Archiviato Procedimento Disciplinare nei confronti di una Docente</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/archiviato-procedimento-disciplinare-nei-confronti-di-una-docente/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 07:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Azione disciplinare intrapresa da Dirigente scolastica della provincia di Frosinone bloccato dallo Studio Legale Bongarzone Zinzi in sede di audizione. Riconosciute valide le ragioni della docente<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Azione disciplinare intrapresa da Dirigente scolastica della provincia di Frosinone bloccato dallo <strong>Studio Legale Bongarzone Zinzi</strong> in sede di audizione. Riconosciute valide le ragioni della docente difesa dallo studio <strong>B&amp;Z</strong> senza procedere ad alcun contenzioso.</p>
<p>Il procedimento disciplinare era stato instaurato dalla Dirigente scolastica nei confronti di una professoressa per una presunta erronea utilizzazione delle griglie di valutazione si è risolta con il pieno successo dello studio legale Bongarzone-Zinzi che, in sede di audizione, ha spiegato tutte le ragioni della docente adducendo elementi giuridici decisivi per l’annullamento del procedimento.</p>
<p>La docente non si era fermata di fronte al provvedimento dirigenziale e  si era mostrata ben disposta nel procedere anche con l’avvio di un contenzioso giudiziale: lo studio, però, con fermezza e spirito conciliativo ha bloccato sul nascere ogni tentativo della presidenza di macchiare la carriera scolastica della docente.</p>
<p>Nel caso di specie, per quanto sussistesse una particolare incomprensione tra preside, docente e alunni, l’intervento stragiudiziale dei legali di Ricorsi Scuola ha reso possibile una conciliazione in sede di audizione. Un semplice confronto in contraddittorio ha portato ad evitare il giudizio di merito e i dissapori conseguenza inevitabile di questo.</p>
<p>Il contenzioso può evitarsi con metodi conciliativi; nel caso di specie ha comportato l’archiviazione di un procedimento già protocollato.</p>
<p>I procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti sono sempre più frequenti e lo studio legale offre piena tutela in favore del personale Ata e docente.</p>
<p>Avv. Paolo Zinzi</p>
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		<item>
		<title>Nuova Sentenza sui Precari e Stabilizzati</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/nuova-sentenza-sui-precari-e-stabilizzati/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[max]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 09:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corte giustizia unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuova Sentenza Corte Giustizia Unione Europea sui precari e stabilizzati. La differenza tra le competenze dei docenti assunti a tempo determinato, i c.d. precari, e i<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/nuova-sentenza-sui-precari-e-stabilizzati/">Nuova Sentenza sui Precari e Stabilizzati</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Nuova Sentenza Corte Giustizia Unione Europea sui precari e stabilizzati.</strong></h2>
<p><strong>La differenza tra le competenze dei docenti assunti a tempo determinato, i c.d. <em>precari</em>, e i docenti di ruolo sono solo formali.</strong></p>
<p>Il metodo utilizzato per valutare le competenze degli insegnanti è ormai interamente sostanziale.</p>
<p>Con sempre minore stupore si abbandona l’illegittimo computo di anzianità che prevede la valutazione integrale solo dei primi quattro anni ammettendo il parziale riconoscimento dei successivi (2/3 per i fini giuridici e 1/3 per i fini economici).</p>
<p>Sebbene in passato il vaglio del giudice sia stato ancorato ad un aspetto puramente formale relativo al contratto di lavoro e non alle effettive competenze del docente, ormai la giurisprudenza è abbastanza concorde e pacifica nel valutare il dato sostanziale in maniera obiettiva.</p>
<p><strong>I docenti che iniziano a lavorare perché assunti in base ai titoli hanno le stesse competenze di quelli assunti per concorso.</strong></p>
<p>La giurisprudenza maggioritaria è pacifica benché la <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-dopo-la-motter-ricostruzione-carriera-integrale/">famosissima sentenza Motter</a> abbia spento gli animi per un fugace momento.</p>
<p><strong><u>Una sentenza ambigua che in linea di principio dispone la diversità di trattamento e valutazione del servizio</u> &#8211; </strong>in ossequio alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – <strong><u>e che però salva la eventuale divergente motivazione fornita del giudice di merito qualora questa vada a basarsi su criteri oggettivi.</u></strong></p>
<p><strong>In ossequio alle svariate sentenze della CGUE si conferma l’impossibilità di s-valutare <em>de plano</em> le competenze dei docenti assunti a tempo determinato; viene lasciata sovrana la discrezionalità del giudice nazionale</strong>.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione sta riconoscendo il diritto alla progressione stipendiale in favore dei docenti a tempo determinato e non esclude che ciò possa comportare anche il pieno riconoscimento ai fini giuridici della carriera.</p>
<p><strong>Cass. 06 luglio 2018, n. 17913 </strong>impone <em>“…di riconoscere le anzianità di servizio maturate al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato … sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che … commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.</em></p>
<p>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dopo l’inattesa sentenza cd. Motter del 20 Settembre 2019, ha nuovamente riconosciuto il diritto dei precari ad ottenere lo stesso trattamento salariale.</p>
<p>Infatti, con la sentenza del <strong><u>Giugno 2019, la Corte Ue </u></strong>in un contenzioso avente ad oggetto l’integrazione salariale di un docente spagnolo, <strong><u>non solo ha confermato la ventennale giurisprudenza favorevole ai precari ma ha fatto un passo in più</u></strong>.</p>
<p><u>Secondo la Corte se i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli di ruolo si trovano in una situazione comparabile senza differenziazione di funzioni, servizi e obblighi professionali, non sussistono ragioni oggettive idonee a giustificare una differenza di trattamento!</u></p>
<p>Molto spesso i servizi svolti dai docenti non di ruolo o dal personale Ata, anch’esso non di ruolo, non vengono riconosciuti integralmente.</p>
<p>La parzialità del computo costringe il personale precario a <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">proporre ricorso giudiziale</a> per far valere i propri diritti ed ottenere quanto, in termini economici e giuridici, sia dovuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/nuova-sentenza-sui-precari-e-stabilizzati/">Nuova Sentenza sui Precari e Stabilizzati</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Docenti: Mobilità e Perdenti Posto</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/docenti-mobilita-e-perdenti-posto/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 08:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[perdenti posto]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I docenti ed il personale Ata che risultano perdenti posto nelle graduatorie interne di circolo e di istituto, possono azionare Ricorso  Graduatoria Interna Perdente Posto per<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/docenti-mobilita-e-perdenti-posto/">Docenti: Mobilità e Perdenti Posto</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I docenti ed il personale Ata che risultano perdenti posto nelle graduatorie interne di circolo e di istituto, possono azionare <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-graduatoria-interna-punteggio-perdente-posto/">Ricorso  Graduatoria Interna Perdente Posto</a> per la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e per la valutazione della SSIS, del pre-ruolo nella scuola statale e vedersi attribuito un <strong><u>punteggio maggiore</u></strong>.</p>
<p>Ma la valutazione dei pregressi servizi può essere fatta valere anche in sede di operazioni di mobilità provinciale e interprovinciale &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Ricorso Punteggio Paritarie e Legge 104/92</a></p>
<p>Nei trasferimenti (provinciali e interprovinciali), inoltre, si potrà far valere il proprio diritto alla precedenza derivante dai benefici di cui alla l. 104/92 per assistenza al familiare.</p>
<h2><u>Graduatorie interne di istituto e perdenti posto. Cosa fare?</u></h2>
<p>Data la ormai acclarata <strong>diminuzione delle cattedre</strong> – anche a seguito dell’assunzione dei precari attraverso il concorso Fit DDG 85/2018 ed i successivi concorsi che saranno banditi entro breve &#8211; non sarà difficile ammettere il possibile mutamento delle cattedre interne in esterne e la definitiva scomparsa, indi la perdita, di alcune di queste. Ciò significa, nella più ottimistica delle ipotesi, ottenere un trasferimento d’ufficio in altra sede scolastica.</p>
<p>L’esubero, che è presupposto per dichiarare tale un soprannumerario, rende in modi diversi possibile la modifica della condizione dei docenti:</p>
<ul>
<li>Soprannumerari in organico di fatto</li>
<li>Soprannumerari nell’organico dell’autonomia</li>
</ul>
<p>Nel primo caso il docente non potrà essere dichiarato soprannumerario, né perdere la titolarità nella scuola ove sia in servizio, qualora l’esubero venisse registrato posteriormente rispetto alle pubblicazioni dell’organico di autonomia: in tal caso, riguardando l’esubero l’organico di fatto, la mobilità non sarà conseguenza automatica.</p>
<p>Nel secondo caso, con l’esubero, i docenti perdono la titolarità nella scuola in cui prestano servizio fatta salva la possibilità di un riassorbimento automatico generato dai vari movimenti interni. Solo in quest’ultimo caso si annullerebbe ogni domanda di trasferimento precedentemente proposta; in caso contrario la condizione di soprannumerario coincide con la mobilità.</p>
<h2><u>Ma chi è il docente soprannumerario?</u></h2>
<p>Il soprannumerario è il docente che per vari motivi può definirsi “perdente posto”. Colui che, indipendentemente dal punteggio, viene collocato in fondo alla graduatoria interna della scuola e inizia l’anno scolastico in una nuova sede subito dopo:</p>
<ul>
<li>un trasferimento volontario</li>
<li>un passaggio di cattedra</li>
</ul>
<p>la condizione di esubero può essere temperata solo qualora i docenti possano usufruire di alcune precedenze previste dai vari precetti normativi che disciplinano la materia o qualora siano stati trasferiti d’ufficio in una sede differente.</p>
<p>La formazione delle graduatorie interne d’istituto riguarda tutti coloro che risultino di ruolo perché assunti a tempo indeterminato e gli assunti per il triennio, mentre non contempla docenti affetti da particolari handicap citati nel CCNI 2019/2022 ai punti I, III, IV e cariche amministrative definite al punto VII.</p>
<p>Anche la valutazione dell’anzianità di servizio deve essere condotta seguendo le linee guida tracciate dal CCNI e dalle note che ad esso si riferiscono, infatti:</p>
<ul>
<li>Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato <strong>3 punti </strong><strong>per iprimi quattro anni e 2 per i successivi</strong>;</li>
<li>Il <strong>punteggio è raddoppiato</strong> per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del titolo di specializzazione nei posti di sostegno o nelle DOS;</li>
<li>Il servizio svolto in altro ruolo si valuta <strong>3 punti</strong> per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati, ma può, in alcuni casi, sommarsi al preruolo seguendone lo stesso;</li>
<li>Il punteggio di continuità maturato nella scuola ove si presta servizio si valuta a prescindere dal triennio, quindi per “ogni” anno di servizio prestato;</li>
<li>Si valuta anche la continuità maturata nello stesso comune di titolarità in anni precedenti.</li>
</ul>
<p>Il problema su come procedere all’assegnazione del punteggio da parte delle scuole, si accentua in presenza di docenti con “pre-ruolo misto”, cioè con servizio prestato sia su posto-sostegno con specializzazione, sia su posto-comune (oppure su posto-sostegno senza specializzazione).</p>
<p>Certo è che il servizio di preruolo svolto nelle scuole paritarie non viene valutato nel computo del punteggio utile per l’inserimento e lo scorrimento in graduatoria. Ciò significa che moltissimi docenti sono stati, e sono tuttora, svantaggiati rispetto ad alcuni loro colleghi; ma soprattutto indica che il Ministero valuta in maniera differente il lavoro svolto in alcune sedi. Il MIUR infatti, in maniera illegittima tende a sottovalutare e a svalutare l’impegno e la valenza del personale docente alle sue dipendenze.</p>
<p>La giurisprudenza, in decisioni analoghe e sovrapponibili, seppur a seguito di ricorsi avverso la mancata valutazione per intero del servizio pre-ruolo ai fini della <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-dopo-la-motter-ricostruzione-carriera-integrale/">ricostruzione della carriera</a> – si è mostrata ferma ca nel decretare l’illegittimità dei precetti ministeriali che sottolineavano, o delineavano, tali differenze.</p>
<p>Si segnalano numerose vittorie in favore dei docenti che hanno svolto servizio nella scuola paritaria &gt; scopri di più <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ancora-vittorie-sulle-scuole-paritarie/">Ancora Vittorie sulle Scuole Paritarie</a>.</p>
<p>Risulta necessario, anche in questo settore del diritto scolastico, proporre <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-graduatoria-interna-punteggio-perdente-posto/"><strong><u>Ricorso Graduatoria Interna Punteggio Perdente Posto</u></strong></a> al fine di smascherare l’illegittimità della contrattazione colletivva per scongiurare il latente rischio di una inattesa mobilità.</p>
<h2><u>Cosa occorre fare per la valutazione del punteggio?</u></h2>
<p>Per ottenere l’attribuzione di un punteggio maggiore è necessario proporre <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-graduatoria-interna-punteggio-perdente-posto/">ricorso giudiziale presso il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro</a>.</p>
<p>E’ possibile aderire anche al ricorso “<a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">Ricostruzione carriera</a>” per ottenere incrementi stipendiali e differenze retributive. Lo stato della giurisprudenza è chiaro: verifica anche su Dirittoscolastico &gt; leggi <a href="https://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-velletri-sentenza-n-461-2019-del-19-marzo-2019/">Tribunale di Velletri Sentenza n. 461-2019 del 19 marzo 2019</a></p>
<p><em>Avv. Paolo Zinzi</em><br />
<em>Dott.ssa Stefania Reale</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/docenti-mobilita-e-perdenti-posto/">Docenti: Mobilità e Perdenti Posto</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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		<title>Abilitazione in Romania News</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 09:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abilitazione romania]]></category>
		<category><![CDATA[concorso scuola]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, mediante l&#8217;avviso n. 5636/2019, ha pubblicato un documento (Leggi la nota Miur) a mezzo del quale il quale il Direttore Generale ha inteso<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/abilitazione-in-romania-news/">Abilitazione in Romania News</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, mediante <strong>l&#8217;avviso n. 5636/2019</strong>, ha pubblicato un documento (<a href="https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0005636.02-04-2019.pdf/53b12af9-71db-45fa-bd80-9e9220c2d106?version=1.0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi la nota Miur</a>) a mezzo del quale il quale il Direttore Generale ha inteso rigettare le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania.</h3>
<p>La <strong>nota del Miur</strong>, però, è in <strong>netto contrasto con quanto affermato, dal Ministero dell’Educazione della Romania, nei documenti ufficiali nonché con quanto statuito nei certificati di abilitazione</strong> rilasciati ai docenti che hanno conseguito, in Italia, il diploma di laurea ed in Romania il titolo di abilitazione per svolgere la professione di docente nel Paese Membro.</p>
<p>La &#8220;nota&#8221; Miur n. 5636/2019 del 02.04.2019 è, a parere dello scrivente studio, illegittima.</p>
<p>In via preliminare occorre chiarire che lo studio ha già avviato il <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-nota-miur-5636-2019-abilitazione-romania/">ricorso volto ad ottenere l&#8217;annullamento della Nota Ministeriale</a> del 2.4.2019 a firma della dott.ssa Palermo.</p>
<p>La nota, <em>in primis</em>, è illegittima sotto un aspetto procedurale nonché sotto un aspetto sostanziale.</p>
<p>Il primo aspetto che salta agli occhi è la assoluta carenza di motivazioni.</p>
<p>In secondo luogo, non è possibile rigettare &#8220;collettivamente&#8221; le istanze di riconoscimento che sono caratterizzate ciascuna da specifici percorsi</p>
<p>Il Ministero non può prevedere un rigetto delle istanze collettivo ed indiscriminato e senza aver valutato, caso per caso, il percorso svolto dai docenti che, tramite la cd. formazione mista prevista dalla normativa europea, hanno acquisito un bagaglio culturale europeo spendibili in tutto il territorio dell&#8217;Unione.</p>
<p>Sotto l’aspetto sostanziale lascia pochi dubbi l’accettazione dell’incarico da parte del prof. Giancarlo Scalese, cattedratico di Diritto Internazionale ed esperto di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Cassino, che confezionerà un parere <em>pro-veritate</em> sulla circostanza.</p>
<h2><strong>Cosa occorre fare?</strong></h2>
<p>Per coloro che <strong><u>non hanno ricevuto</u></strong> alcun provvedimento di rigetto singolo è necessario impugnare, per adesso, soltanto la nota Miur. Quì le istruzioni per il <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-nota-miur-5636-2019-abilitazione-romania/">ricorso contro la Nota 5636/2019</a>.</p>
<p>Per coloro che hanno <strong><u>già ricevuto un provvedimento di rigetto</u></strong> di rigetto sarà necessario azionare sia il ricorso contro la <strong>Nota 5636/2019</strong> (Clicca qui per info su <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-nota-miur-5636-2019-abilitazione-romania/">Ricorso Nota MIUR 5636/2019 Abilitazione in Romania</a>), sia il ricorso avverso il rigetto in maniera singola o collettiva (Clicca qui per tutte le <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-rigetto-riconoscimento-titolo-estero-bulgaria-romania/">info sul ricorso avverso il rigetto</a>).</p>
<div class="idea_box"><div class="icon"><i class="icon-lamp"></i></div><div class="desc">Si ricorda che il ricorso contro il rigetto singolo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla pubblicazione, pertanto sarà necessario far pervenire allo studio legale la documentazione almeno 20 giorni prima della scadenza del ricorso.</div></div>

<p>Sui depennamenti dalle Graduatorie regionali di merito e dalla seconda fascia.</p>
<p>Tutti coloro che hanno ricevuto un provvedimento di esclusione dalle graduatorie regionali di merito, ovvero dal concorso indetto con DDG 85/2018, ovvero dalla seconda fascia delle G.I. è importante impugnare, con ricorso, entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento, la relativa esclusione.</p>
<p><strong><u>In definitiva, al vaglio dei Tribunali, ci sarà un test sulla reale del Diritto dell’Unione Europea in Italia e, in generale, sull’efficacia dei trattati internazionali ed il concetto stesso di Europa!</u></strong></p>
<p>Per tutti coloro che sono in possesso della <strong><u>Laurea + 24 Cfu</u></strong> in materie psico-antropo-pedagogiche e volessero tentare di far riconoscere, in sede giudiziale, il valore abilitante del diploma di laurea + 24 cfu, lo studio ha già ottenuto il primo successo in Italia (scopri di più<a href="https://www.ricorsiscuola.it/i-laureati-con-24-cfu-sono-abilitati/"> I Laureati con 24 CFU sono Abilitati</a>) su tale fattispecie ed è possibile azionare apposito <strong>ricorso giudiziale</strong> per ottenere il valore abilitante del titolo &gt; vedi il <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-2a-fascia-giudice-del-lavoro/">Ricorso 2° Fascia Giudice del Lavoro.</a></p>
<p><em>Avv. Paolo Zinzi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Cosa sono i 24 CFU per l&#8217;Insegnamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 08:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[24 CFU]]></category>
		<category><![CDATA[giudice del lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A proposito dei 24 CFU Gli aspiranti docenti conoscono, perfettamente, cosa si intende per 24 Cfu. Si tratta, comunque, di esami universitari relativi a discipline antropo-psico-pedagogiche<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>A proposito dei 24 CFU</h2>
<p>Gli aspiranti docenti conoscono, perfettamente, cosa si intende per <strong>24 Cfu</strong>. Si tratta, comunque, di esami universitari relativi a discipline <strong>antropo-psico-pedagogiche</strong> e <strong>metodologie e tecnologie didattiche</strong>.</p>
<p>Tali crediti formativi consentono l’acquisizione di un bagaglio culturale finalizzato all’acquisizione di conoscenze utili all’insegnamento.</p>
<h2>Che cosa sono i 24 Cfu? Come si acquisiscono?</h2>
<p>I 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche sono già inclusi nel programma didattico svolto nell’alveo universitario. Altri aspiranti docenti, invece hanno dovuto conseguirli <i>post-lauream</i> poiché non presenti come esami opzionali nei corsi di studio, o poiché il periodo storico non li richiedeva come requisito di inserimento in graduatorie utili per l’insegnamento.</p>
<h2>I 24 cfu sono abilitanti??</h2>
<p>Lo studio legale Bongarzone-Zinzi di <strong>RicorsiScuola.it</strong> con risultati molto soddisfacenti, ha promosso <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-2a-fascia-giudice-del-lavoro/">ricorso dinanzi al giudice del lavoro</a> proponendo richiesta per la valutazione dei crediti formativi come abilitanti: ha ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel mese di Marzo 2019, una storica <a href="https://www.ricorsiscuola.it/i-laureati-con-24-cfu-sono-abilitati/">vittoria</a> che ha condotto all’inserimento in seconda fascia.</p>
<p>Il Tribunale, infatti, ha accertato e dichiarato il valore abilitante dei titoli di laurea con i 24 Cfu!</p>
<h2 align="justify">Come si fa ad ottenere il valore abilitante dei 24 Cfu?</h2>
<p>Per ottenere il valore abilitante del titolo di laurea (che consente l’accesso a determinate classi di concorso per l’accesso alle graduatoria scolastiche del personale docente) e dei 24 Cfu è necessario azionare un <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-2a-fascia-giudice-del-lavoro/">ricorso giudiziale</a>.</p>
<p><b>I crediti formativi da soli garantirebbero</b>, con sentenza positiva dell’organo giudicante:</p>
<ul>
<li>L’accertamento del valore abilitante del titolo;</li>
<li>l’ammissione in II fascia delle graduatorie di istituto.</li>
</ul>
<h3>Perché è importante chiedere la valutazione del giudice?</h3>
<p>Perché <b>l’Europa ammette come titolo abilitante</b> per l’insegnamento la <b>laurea</b>. Appare dunque <b>illegittima</b>, e distante dalla cornice sovranazionale, <b>la decisione tutta italiana di imporre il conseguimento di altri attestati di abilitazione per accedere a concorsi e graduatorie che permettano di insegnare.</b></p>
<p>Risulterebbe molto discutibile quindi una considerazione giudiziale che non fosse orientata sulla conferma di una linea europea già recepita e ben sedimentata nel territorio degli Stati Membri.</p>
<p>Le procedure abilitanti italiane non rappresentano altro che una procedura amministrativa di reclutamento e non titoli per lo svolgimento o per la partecipazione e l’accesso a vari concorsi.</p>
<p>Per conoscere nel dettaglio quanto statuito dal Tribunale di Roma (Leggi &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/i-laureati-con-24-cfu-sono-abilitati/">I Laureati con 24 CFU sono abilitati!</a>).</p>
<p>Per sapere quanto costa aderire al ricorso e come fare per aderire: Vedi &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-2a-fascia-giudice-del-lavoro/">Ricorso 2° Fascia Giudice del Lavoro</a></p>
<p>Per ulteriori info, si prega di contattare lo studio legale Bongarzone-Zinzi a mezzo mail all’indirizzo <a href="mailto:ricorsiscuola.info@gmail.com">ricorsiscuola.info@gmail.com</a></p>
<p><em>Avv. Paolo Zinzi</em><br />
<em>Dott.ssa Stefania Reale</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/cosa-sono-i-24-cfu-per-l-insegnamento/">Cosa sono i 24 CFU per l&#8217;Insegnamento</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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		<title>I Laureati con 24 cfu sono abilitati!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 08:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[24 CFU]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria Ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tribunale di Roma: i Laureati con 24 cfu sono abilitati! Storica vittoria presso il Tribunale capitolino: i 24 Cfu sono titolo abilitante all’insegnamento e consentono l’accesso<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/i-laureati-con-24-cfu-sono-abilitati/">I Laureati con 24 cfu sono abilitati!</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="p1"><span class="s1">Tribunale di Roma: i Laureati con 24 cfu sono abilitati!</span></h2>
<p class="p1">Storica vittoria presso il Tribunale capitolino: i 24 Cfu sono titolo abilitante all’insegnamento e consentono l’accesso alla seconda fascia delle Graduatorie!</p>
<p class="p1">Una docente, cliente dello studio legale Bongarzone-Zinzi di <a href="https://www.ricorsiscuola.it">www.ricorsiscuola.it</a>, in possesso di laurea con i 24 Cfu, ha ottenuto l’inserimento, a pieno titolo, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente.</p>
<p class="p1"><span style="text-decoration: underline;">Il Tribunale di Roma, infatti, con sentenza del 20.03.2019 ha sancito il valore abilitante dei titoli in suo possesso costituti dal diploma di laurea e dai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche.</span></p>
<h3 class="p1">I 24 cfu unitamente alla laurea sono titolo abilitante all’insegnamento?</h3>
<p class="p1">Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che “…<i>La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu …”</i></p>
<p class="p1">Le motivazioni che hanno spinto l’attento Giudice ad emettere la decisione sono fondate su una<span class="Apple-converted-space">  </span>“<i>interpretazione costituzionalmente orientata</i>” del complesso e variegato sistema normativo scolastico.</p>
<p class="p1"><b> </b><span class="s1"><b>Il Tribunale di Roma, alla luce dalla chiarezza della argomentazioni addotte dallo studio B&amp;Z, ha sancito un principio copernicano: l’abilitazione all’insegnamento è una mera procedura di reclutamento non prevista dalla normativa dell’Unione Europa ed il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu rappresentano il nuovo titolo di “abilitazione”</b></span>.</p>
<p class="p1">Si evince pacificamente che una procedura amministrativa – quale quella del conseguimento di Tfa, Pas e SSIS, non possa e, ancor più, non debba compromettere l’accesso garantito dalle qualifiche professionali acquisite dai docenti scrive il Giudice nella Sentenza proseguendo così: “<i>vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l’abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie ad esaurimento ed alla fase del concorso …”</i>.</p>
<p class="p1"><span class="s1">La decisione fonda le sue motivazioni sulla <b>non conformità</b> del diritto interno alla norma sovranazionale</span>: <i>“pertanto è indispensabile … evidenziare la sostanziale irrilevanza della cd. abilitazione all’insegnamento”</i>. La <b>direttiva 2005/36/CE</b> impone, assieme al relativo Decreto attuativo, il possesso di una <b>qualifica professionale </b>idonea<b> </b>al fine di esercitare una professione regolamentata, come l’insegnamento appunto. Tale qualifica risulta essere il requisito necessario e sufficiente per la docenza. I titoli conseguiti in Italia rientrano nel novero dei titoli di formazione indi di qualifica professionale.</p>
<p class="p1">L’importanza storica della sentenza del Tribunale di Roma incide sulla possibilità di tutti coloro che oltre al diploma di laurea hanno anche conseguito i 24 crediti di accedere ai ruoli della scuola.</p>
<p class="p1"><span style="text-decoration: underline;">Alla luce di tale importante pronunciamento, lo studio legale ha riaperto i termini per l’adesione ai <strong><a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-2a-fascia-giudice-del-lavoro/">Ricorsi al Giudice del Lavoro in favore dei laureati con 24 Cfu</a></strong>.</span></p>
<p class="p1"><em>Avv. Antonio Rosario Bongarzone</em><br />
<em>Avv. Paolo Zinzi</em><br />
<em>Dott.ssa Stefania Reale</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/i-laureati-con-24-cfu-sono-abilitati/">I Laureati con 24 cfu sono abilitati!</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Mobilità e trasferimenti 2019 Docenti e Ata?</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/mobilita-e-trasferimenti-2019-docenti-e-ata/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento docente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Istruzione ha emanato le ordinanze inerenti alla mobilità dei docenti e del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020. Continuano le illegittimità: per beneficiare della<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/mobilita-e-trasferimenti-2019-docenti-e-ata/">Mobilità e trasferimenti 2019 Docenti e Ata?</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Istruzione ha emanato le ordinanze inerenti alla mobilità dei docenti e del personale ATA <strong>per l’anno scolastico 2019/2020. Continuano le illegittimità: per beneficiare della precedenza di cui alla l. 104/92, per l’assegnazione temporanea e per il riconoscimento del servizio presso la scuola paritaria bisogna </strong><a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/"><strong>presentare ricorso</strong></a><strong>. </strong></p>
<p><strong>Quando si presenta l’istanza di mobilità e passaggio di ruolo? </strong></p>
<p><strong>Queste le date di presentazione delle istanze:</strong></p>
<ul>
<li>I <strong>docenti</strong> potranno presentare domanda di mobilità <strong>dall’11 marzo al 5 aprile</strong>;</li>
<li>Il <strong>personale educativo</strong> avrà opportunità di presentare istanza <strong>dal 3 al 28 maggio</strong>;</li>
<li>Il <strong>personale ATA</strong> potrà proporre la richiesta <strong>dal 1 al 26 aprile</strong>;</li>
<li>La domanda per mobilità professionale e territoriale verso le <strong>discipline proprie dei licei musicali</strong> potrà presentarsi <strong>dal 12 marzo al 5 aprile</strong>;</li>
<li>Gli <strong>insegnati di religione</strong> avanzeranno la loro proposta nel termine tra il <strong>12 aprile e il 15 maggio</strong></li>
</ul>
<h3>Il<a href="http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CCNI+mobilit%C3%A0+triennio+19-20+20-21+21-22.pdf/622240fd-01a1-4049-985f-07e82622b244"> CCNI</a> in aggiunta dispone:</h3>
<ul>
<li>che il lavoratore <strong>nell’unica domanda</strong> di mobilità presentata potrà indicare fino a <strong>15 preferenze</strong>;</li>
<li>che la <strong>mobilità</strong> territoriale e professionale si colloca in <strong>tre fasi distinte</strong></li>
</ul>
<ol>
<li>Trasferimenti all’interno del comune</li>
<li>Trasferimenti tra comuni della stessa provincia</li>
<li>Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale</li>
</ol>
<h3>Con la <strong>precisazione</strong> che:</h3>
<ul>
<li>La <strong>mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo</strong>.</li>
<li>I <strong>passaggi di cattedra</strong>, invece, verrà <strong>seguito l&#8217;ordine di priorità indicato dal docente</strong>;</li>
<li>Con la <strong>presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti</strong>.</li>
<li>In caso di <strong>richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza</strong>; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l&#8217;ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell&#8217;ordine della graduatoria e delle precedenze.</li>
</ul>
<h4><strong><u>Ma permangono le illegittimità.</u></strong></h4>
<p>Lo <strong>studio Legale Bongarzone-Zinzi</strong>, tutela i diritti dei docenti e del personale Ata ed attiverà <strong>diverse azioni legali</strong> per consentire a chi ne ha diritto di ottenere la dovuta precedenza nella Mobilità territoriale 2019/2020.</p>
<h3>Sono attivi i seguenti ricorsi:</h3>
<ol>
<li><strong>Ricorso per mancata valutazione della precedenza prevista dalla legge 104/1992 per ottenere il diritto di precedenza ed il trasferimento per chi assiste parente ed affine sino al terzo grado </strong>&gt; Per aderire visitare l’apposita pagina dedicata al <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Ricorso Legge 104-92</a></li>
<li><strong>Ricorso per assegnazione termporanea ex art 42 bis dgs 151/2001 per chi ha figli inferiori ad anni 3; </strong></li>
<li>&gt; Per aderire visitare l’apposita pagina dedicata al <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Ricorso assegnazione temporanea ex art. 42 bis</a></li>
<li><strong>Ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso gli istituti paritari. </strong>&gt; Per aderire visitare l’apposita pagina dedicata al <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Ricorso pre ruolo scuole paritarie</a></li>
</ol>
<p>Da una <strong>accurata  lettura</strong> <strong>del Contratto Collettivo</strong>, si evince la costanza del Miur nel negare il diritto dei docenti di tornare vicino casa. Il Ministero continua a non concedere, nelle stesse procedure di trasferimento interprovinciali, il diritto di beneficiare delle precedenze previste dalla legge 104/92 per l’assistenza al genitore ex art. 3, comma 3, della <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Legge 104/1992</a>.</p>
<p>Il Miur, inoltre, continua la discriminazione dei docenti che hanno svolto con diligenza il <strong>preruolo nelle scuole paritarie</strong> al fine della <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">ricostruzione di carriera</a>.</p>
<p>E continua a negare la richiesta di assegnazione temporanea (diversa dall’assegnazione provvisoria) pur prevista dall’art. 42 bis D.Lgs 151/2001.</p>
<p>Lo <strong>studio legale B&amp;Z</strong> in tribunale ha già ottenuto, e continua ad accumulare, <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-docente-torna-ad-insegnare-vicino-casa/"><strong>vittorie</strong></a>: le sentenze definiscono l’illegittimità del comportamento del MIUR.</p>
<h4>Ultima curiosità.</h4>
<h3>Quando verranno pubblicati i movimenti?</h3>
<p><strong>Docenti</strong>: per tutti i gradi di scuola <strong>20 giugno 2019</strong></p>
<p><strong>Personale educativo</strong>: <strong>10 luglio 2019</strong></p>
<p><strong>Personale ATA</strong>: <strong>1° luglio 2019</strong></p>
<p>Per ulteriori informazioni, lo studio è disponibile ad offrire consulenze a tutti i docenti ed il personale Ata via mail all’indirizzo <a href="mailto:ricorsiscuola.info@gmail.com">ricorsiscuola.info@gmail.com</a> oppure telefonicamente al numero <a href="tel:0776809862">0776809862</a>.</p>
<p><em>Dott.ssa Stefania Reale</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/mobilita-e-trasferimenti-2019-docenti-e-ata/">Mobilità e trasferimenti 2019 Docenti e Ata?</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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		<title>TFA Sostegno, News classe A66</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 09:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
		<category><![CDATA[TFA Sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il ricorso Tfa Sostegno per ottenere l&#8217;accesso al corso di specializzazione sul sostegno in favore dei docenti con diploma utile per l&#8217;accesso alla classe di concorso<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-tfa-sostegno-preadesione/">ricorso Tfa Sostegno</a> per ottenere l&#8217;accesso al corso di specializzazione sul sostegno in favore dei docenti con diploma utile per l&#8217;accesso alla classe di concorso A66 sta per partire!</h2>
<p>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, ha escluso dalla partecipazione al concorso numerosissime categorie di docenti: i diplomati Afam v.o., i diplomati presso gli ISEF, i laureati che non abbiano conseguito i 24 CFU, i dottori di ricerca che non abbiano conseguito i 24 Cfu.<br />
Ad oggi, infatti, nessuna FAQ o Nota del Miur è stata emanata e l&#8217;esclusione degli A66 e delle altre categorie è confermata!</p>
<p>Il Miur, però, permette a tutti gli insegnanti tecnico pratici di partecipare al concorso escludendo, coloro che sono in possesso di diploma utile per l&#8217;accesso alla classe A66:</p>
<ul>
<li>Diplomati di Ragioniere e perito commerciale,</li>
<li>Diploma di Ragioniere programmatore,</li>
<li>Diploma di analista contabile,</li>
<li>Diploma di operatore commerciale,</li>
<li>Operatore turistico,</li>
<li>Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere,</li>
<li>Diploma di perito per il turismo,</li>
<li>Diploma di ragioniere programmatore,</li>
<li>Diploma di segretario di amministrazione,</li>
<li>Diploma di tecnico delle attività alberghiere,</li>
<li>Diploma di tecnico della gestione aziendale,</li>
<li>Diploma di tecnico dei servizi turistici come previste dalla Tabella A del D.M. 39/1998.</li>
</ul>
<p><strong>L&#8217;illegittimità rispetto ai principi e Costituzionali è palese.</strong></p>
<p>Lo studio depositerà entro pochi giorni il ricorso per permettere ai docenti A66 ed a tutti gli altri esclusi, la partecipazione al corso di specializzazione.</p>
<p>E&#8217; necessario chiarire che l&#8217;impugnazione del Decreto del Miur n. 92 del 08.02.2019, dovrà essere seguita dall&#8217;impugnazione &#8211; con i cd. motivi aggiunti &#8211; dei bandi delle Università che regoleraranno l&#8217;accesso e lo svolgimento.</p>
<p>Per maggiorni informazioni e adesione al ricorso visiti: <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-tfa-sostegno-preadesione">RICORSO TFA SOSTEGNO</a> oppure ci contatti via email all&#8217;indirizzo <a href="mailto:ricorsiscuola.info@gmail.com">ricorsiscuola.info@gmail.com</a> oppure telefonicamente al numero <a href="tel:0776809862">0776809862</a>.</p>
<p><em>Avv. Paolo Zinzi</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/tfa-sostegno-news-classe-a66/">TFA Sostegno, News classe A66</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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