Vittoria: Docente torna ad insegnare vicino casa

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Vittoria degli avvocati Bongarzone e Zinzi: la precedenza della legge 104/92 vale anche nei trasferimenti interprovinciali. Docente torna vicino casa.

Strepitoso risultato ottenuto dagli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone innanzi al Tribunale di Velletri. Disapplicato il Contratto collettivo nazionale Scuola relativo alle procedure di mobilità! Ma la vittoria è duplice: la procedura di mobilità prevista dal piano straordinario di cui alla legge 104/92 è erronea in quanto risultano assegnati, ad ambiti scelti con preferenza dalla ricorrente, docenti aventi punteggio inferiore.

La battaglia giudiziaria, nonostante, sia iniziata male, con il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. grazie alla tenacia della docente e dei difensori, è finita nel migliore dei modi: è stato infatti impugnato il provvedimento sfavorevole innanzi al collegio della stesso Tribunale di Velletri, il quale, ha poi, dato piena ragione all’insegnante, che finalmente potrà fare ritorno a casa e prestare assistenza alla propria madre portatrice di handicap con connotazione di gravità. Il ricorso accolto dal Tribunale di Velletri in data 7 Marzo 2017 dimostra, ancora una volta, gli errori del Ministero dell’Istruzione in ordine alla valutazione delle precedenza di cui alla legge 104/92.

Purtroppo, il diritto dei docenti che assistono i propri familiari in gravi condizioni di salute, passa soltanto attraverso un ricorso giudiziale.

Infatti, come noto, la contrattazione collettiva esclude, ai fini della mobilità scuola, la precedenza prevista dall’art. 13 del CCNL 2016/2017 limitandola alla sola fase A della mobilità e non già alla fase C.

In altri termini, secondo il Ministero dell’Istruzione la precedenza di cui alla legge 104/92 per assistenza a familiari vale soltanto nelle operazioni di mobilità provinciali e, non anche, per quelle interprovinciali. Gli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone, difensori della docente, hanno chiesto ed ottenuto la riassegnazione dell’insegnante nell’ambito territoriale più vicino alla propria abitazione considerando assolutamente imprescindibile il valore costituzionale della tutela del diritto alla salute.

I legali, inoltre, hanno ottenuto l’accoglimento anche sotto l’aspetto degli errori palesati dall’algoritmo previsto dalla legge 107/2015: la docente “…avrebbe dovuto essere preferita nella scelta alle colleghe che, invece, dalla documentazione versata in atti, risultavano possedere un punteggio inferiore e che, ciò  malgrado, risultano assegnatarie di Ambiti Territoriali richiesti dalla stessa reclamante nella domanda di mobilità. Come detto, infatti, dalla documentazione versata in atti risultano assegnati all’Ambito Territoriale Lazio 17” (così il provvedimento emesso dal Tribunale di Velletri, relatore dott.ssa Falcione, del 7 Marzo 2018).

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