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PERSONALE ATA: IL MIUR DISCRIMINA IL LAVORO PRESTATO NELLE SCUOLE “PARITARIE”?

PERSONALE ATA: IL MIUR DISCRIMINA IL LAVORO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE?

Anche l’ennesimo decreto del Miur per l’inserimento o aggiornamento nelle graduatorie Ata non consente la valutazione del servizio prestato nella scuola paritaria quale personale Ata.
Scopri il ricorso > Ricorso Graduatorie Permanenti ATA Giudice del Lavoro

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. n. 8891 del 06.03.2019 ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire concorsi per titoli per svariati profili professionali del personale ATA ai fini dell’inserimento nelle rispettive graduatorie permanenti.

Nei bandi di concorso pubblicati dagli USR, però, è emersa una macroscopica discriminazione a danno del personale ATA che in precedenza abbia prestato la propria attività lavorativa presso Istituti Scolastici riconosciuti dallo stesso Miur come “paritari”.

Il team di Ricorsi Scuola per tutelare i diritti del personale ATA escluso illegittimamente dal bando ha azionato un apposito Ricorso graduatorie permanenti ata al Giudice del Lavoro.

IL MIUR IN CHE MODO HA DISCRIMINATO IL PERSONALE ATA DELLE SCUOLE “PARITARIE”?

I bandi di concorso pubblicati dai competenti Uffici Scolastici Regionali pongono tra i requisiti di accesso dei candidati alle graduatorie permanenti provinciali del personale Ata il possesso di un’anzianità di servizio di almeno due anni prestati esclusivamente presso scuole statali.

Pertanto, il personale Ata che abbia maturato la medesima anzianità di servizio presso Scuole “Paritarie” è stato illegittimamente escluso dalla partecipazione al concorso.

I limiti di partecipazione individuati dal Miur discriminano palesemente l’attività lavorativa prestata in Istituti Scolastici “Paritari” qualificandola come insufficiente e diseguale rispetto a quella prestata nella Scuola Statale.

La disparità di trattamento operata dal Ministero dell’Istruzione è ancor più evidente alla luce dell’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 recante “norme per la parità scolastica”, che riscrivendo il sistema nazionale di istruzione, ha espressamente disposto che: “Il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

In buona sostanza, la L. 62/2000 ha stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche non statali al fine di ottenere il riconoscimento della “parità” in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l’offerta formativa e l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

NOTA BENE:

Il riconoscimento della parità è affidato per legge agli Uffici scolastici regionali, gli stessi che, pubblicando i bandi di concorso, hanno arbitrariamente escluso il personale impiegato nelle scuole paritarie.

Come può il Ministero riconoscere, a seguito di adeguati controlli, la “Parità” di un Istituto Scolastico, per poi declassare e discriminare il personale impiegato all’interno dello stesso?

Il requisito previsto dai bandi di concorso dei 24 mesi di attività lavorativa prestati esclusivamente presso Istituti Scolastici Statali viola palesemente l’art. 3 e l’art. 97 della Costituzione, in quanto pone una discriminazione tra il servizio lavorativo prestato nelle scuole statali rispetto a quelle paritarie, escludendo illegittimamente dalla partecipazione al concorso il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto in precedenza presso le scuole paritarie.

COSA FARE PER ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE PERMANENTI ATA E VEDER SALVAGUARDATO IL VALORE DEL LAVORO ANTECEDENTEMENTE PRESTATO?

È possibile azionare un ricorso innanzi al giudice del lavoro al fine di ottenere la disapplicazione della clausola di concorso ostativa all’inserimento in graduatoria permanente Ata ed essere inseriti a pieno titolo nella stessa.

Il personale Ata delle scuole paritarie ha diritto a vedersi riconoscere lo stesso valore dell’attività lavorativa prestata al pari del personale delle scuole statali.

L’esclusione dalla partecipazione al concorso per l’inserimento nelle graduatorie permanenti Ata non è stato però un caso isolato di discriminazione a danno del personale impiegato nelle Scuole Paritarie!!!

Infatti, il servizio prestato quale assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico presso la scuola paritaria viene valutato la metà rispetto a quello prestato nella scuola statale.

Lo Studio legale B&Z, propone, pertanto, un’ulteriore ricorso volto al riconoscimento del giusto punteggio del personale Ata delle scuole “paritarie”. (Per maggiori informazioni consultare Ricorso punteggio paritaria graduatorie Ata)

CHI PUÓ AZIONARE IL RICORSO 24 MESI ATA SCUOLA PARITARIA? A CHI È RIVOLTO?

Il Ricorso si presenta al Tribunale in funzione del giudice del Lavoro ed è rivolto a tutto il personale Ata che:

  • Abbia svolto 24 mesi di servizio presso Istituti scolastici paritari.
  • Abbia presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie permanenti Ata nei termini e modalità specificamente indicati dall’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di inviare una mail all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com

Avv. Paolo Zinzi
Dott.ssa Giulia Gabriele

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