<L’amministrazione ha l’obbligo di richiedere l’intera documentazione dei titoli ed eventuali integrazioni ma non può esercitare il diritto di esclusione a prescindere. Ciò anche in mancanza di presentazione dei titoli stessi>.
Importante successo ottenuto dal nostro studio legale.
Il Ministero dell’Istruzione non può respingere “sic et sempliciter” le domande di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero ma ha il dovere di richiedere integrazioni o la presentazione degli stessi se non presenti nella domanda di riconoscimento.
Il caso riguarda una docente che aveva richiesto il riconoscimento del titolo di abilitazione su materia in assenza dell’Adverentia finale (il certificato finale emesso dal Ministero rumeno): secondo il Tar l’assenza di tale documento, sebbene di indubbio valore, non può consentire all’Amministrazione di respingere la pratica di riconoscimento del titolo dovendo necessariamente il Ministero utilizzare la buona fede.
E’ quanto stabilito dai giudici del TAR del Lazio rispetto ad un ricorso proposto da un docente abilitato all’estero e patrocinato dagli avvocati di ricorsiscuola.it e che segue numerose altre vittorie cha hanno sancito il diritto degli abilitati all’estero ad insegnare in Italia (info dettagliate al link > Abilitazioni in Romania)
I legali dello studio B&Z, gli avvocati Antonio Bongarzone e Paolo Zinzi, a tutela dei diritti del docente abilitato in Romania hanno dovuto discutere un nuovo ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio onde ribaltare la decisione di non riconoscimento del titolo rumeno quale abilitazione valida nelle scuole italiane.
<Il Ministero – hanno commentato a margine della sentenza emessa dai giudici capitolini i legali dello studio B&Z di ricorsiscuola.it – ha il dovere di indicare eventuali documenti mancanti in fase di produzione della domanda di richiesta di riconoscimento del titolo estero. Un dovere che ricade sull’intero comparto della PA anche per quanto riguarda eventuali integrazioni>.
Una sentenza che fa ampia chiarezza sull’azione del MI rispetto al riconoscimento dei titoli abilitanti per l’insegnamento conseguiti all’estero e che condanna di fatto l’operato dell’amministrazione.
Nello specifico il TAR del Lazio si è espresso a favore delle motivazioni prodotte in sede di causa dagli avvocati Bongarzone e Zinzi rispetto al riconoscimento della validità dei titoli di abilitazione all’insegnamento.
Il ricorrente nel caso specifico del ricorso la cui sentenza è stata pubblicata lo scorso 3 maggio aveva già prodotto documentazione inerente il percorso di studi seguito in Romania richiedendone la piena equiparazione. Il TAR del Lazio ne aveva già accolto le motivazioni intimando allo stesso Ministero di procedere al riconoscimento delle equipollenze rispetto al percorso di studi seguito ed in particolare rilevando l’opportunità di verificare eventualmente i profili del percorso di studi inerenti la durata, il livello e la quantità del piano di studi estero.
Sulla scorta di tale documentazione il Ministero dell’Istruzione ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo motivando tale decisione sul fatto che il ricorrente stesso aveva presentato una domanda sprovvista dell’Adverinta, ovvero del titolo di istruzione rumeno.
Una condizione non riconosciuta valida al fine del mancato riconoscimento del titolo da parte dei giudici del TAR del Lazio che rigettando le motivazioni del MI ritenendo che è compito dell’amministrazione stessa richiedere integrazioni o documentazioni mancati sin dall’atto della richiesta di riconoscimento del titolo, un principio che gli stessi Giudici hanno specificato essere valevole per ogni settore della PA.
Al ricorrente è stato riconosciuto il diritto, vista anche la completezza degli atti prodotti, ad insegnare in Italia vista l’equipollenza dei titoli anche in virtù dei regolamenti in materia valevoli per i paesi afferenti alla UE.
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