Il contenzioso sui titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero resta aperto e la giurisprudenza non è uniforme. A decisioni di segno restrittivo si affiancano pronunce che impongono al Ministero dell’Istruzione e del Merito una valutazione concreta della formazione acquisita e, quando necessario, l’esame di misure compensative.
In questo quadro, due recenti provvedimenti offrono nuove ragioni per continuare a difendere le posizioni dei docenti.
Con una sentenza pubblicata il 2 novembre 2026, la Sezione Quarta Bis del TAR Lazio ha annullato il diniego ministeriale relativo a un titolo di sostegno conseguito in Romania.
Il Tribunale ha rilevato, tra l’altro, carenze nell’istruttoria e nella motivazione del Ministero: non era stato spiegato in modo adeguato perché la formazione svolta all’estero fosse radicalmente diversa da quella italiana né perché le eventuali differenze non potessero essere colmate con misure compensative. La decisione richiama anche la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e la necessità di acquisire il piano formativo analitico.
Un altro elemento considerato dal TAR è che docenti con il medesimo tipo di titolo erano stati ammessi ai percorsi integrativi previsti dalla normativa. Il Ministero avrebbe quindi dovuto chiarire perché quella formazione potesse essere integrata attraverso tali percorsi, ma non mediante misure compensative nell’ambito della procedura di riconoscimento.
Il risultato è concreto, ma va descritto correttamente: il TAR ha annullato il diniego e ordinato al Ministero di riesaminare la domanda, instaurando il necessario contraddittorio e valutando l’eventuale assegnazione di misure compensative. Non ha disposto il riconoscimento automatico del titolo.
Un secondo risultato è arrivato dal Consiglio di Stato. Con un decreto monocratico pubblicato il 4 novembre 2026, il Presidente ha ritenuto prevalente, nelle more della decisione collegiale, l’interesse a conservare il rapporto di lavoro in atto.
È stato quindi ordinato al Ministero di adottare gli atti necessari a mantenere efficace il contratto fino alla camera di consiglio fissata per il 24 novembre 2026.
Anche in questo caso la precisazione è essenziale: si tratta di una misura cautelare temporanea, che protegge la continuità lavorativa mentre il giudizio prosegue. Non equivale ancora a una decisione definitiva sul riconoscimento del titolo.
Le pronunce non cancellano le decisioni negative né garantiscono lo stesso esito in ogni caso. Mostrano però che il contenzioso è ancora aperto e che la situazione di ciascun docente deve essere esaminata sulla base del titolo, del percorso formativo, dei documenti disponibili, del servizio svolto e delle ragioni specifiche del diniego.
È già accaduto che il TAR Lazio annullasse dinieghi ministeriali sul sostegno. Ecco alcuni precedenti:
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In un’altra vicenda, dopo il giudizio e l’ottemperanza, il Ministero ha poi emanato un decreto di riconoscimento per ADMM e ADSS.
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Ogni situazione resta individuale, ma questi precedenti confermano che una decisione negativa non deve essere considerata necessariamente l’ultima parola.
Nel giudizio definito dal TAR il ricorso è stato patrocinato dall’Avv. Paolo Zinzi; nel procedimento cautelare davanti al Consiglio di Stato è intervenuto l’Avv. Antonio Rosario Bongarzone. Gli Avvocati Bongarzone e Paolo Zinzi hanno ottenuto importanti vittorie nella tutela dei docenti con titoli esteri.
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