Storica Vittoria: Il Tar Lazio Annulla il Diniego al Titolo di Sostegno Conseguito in Romania

Sentenza storica TAR Lazio: validi titoli rumeni senza certificato di valore | Ricorsi Scuola
Validi Titoli Rumeni anche senza Certificato di Valore, 1° Sentenza Storica in Italia
15 Novembre 2024
Storica Vittoria: Il Tar Lazio Annulla il Diniego al Titolo di Sostegno Conseguìto in Romania

Seconda Sentenza in Italia sul Sostegno conseguito in Romania

Con sentenza n. 3740/2024 il Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, ha accolto un ricorso patrocinato dallo Studio B&Z: annullato il diniego del titolo rumeno sul sostegno.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con la sentenza n. 3740/2024, ha accolto il ricorso presentato dalla nostra assistita, annullando il provvedimento di diniego emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Questa rappresenta la seconda sentenza in Italia che riconosce la validità del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, consolidando l’orientamento giurisprudenziale favorevole, della sezione IV bis, già avviato con la nostra precedente vittoria. La prima sentenza, ottenuta dallo Studio B&Z, aveva già segnato un punto di svolta nel riconoscimento dei titoli esteri (maggiori dettagli > Rigetto Sostegno Romania dopo Plenaria il TAR lo Annulla ).

È importante sottolineare che, parallelamente a queste pronunce, la Sezione IV ter del TAR Lazio ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per verificare la compatibilità delle richieste di riconoscimento con il diritto comunitario. Questo passaggio indica che la materia è ancora in evoluzione e che potrebbero emergere ulteriori sviluppi giurisprudenziali.

Alla luce di questi sviluppi, invitiamo tutti i docenti interessati a seguire con attenzione gli aggiornamenti. Lo Studio B&Z continuerà a monitorare la situazione e a fornire supporto legale a chi ne avesse bisogno.

  • In estrema sintesi il TAR ha stabilito che un titolo valido in uno Stato membro UE deve essere considerato suscettibile di riconoscimento in Italia, anche con l’applicazione di misure compensative.
  • Il principio della mera equivalenza tra i percorsi formativi è sufficiente per attivare il riconoscimento, senza richiedere identità tra i titoli.
  • Il Ministero non ha acquisito in modo autonomo documenti necessari per la valutazione della domanda, in violazione degli obblighi previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 206/2007.
  • La comparazione tra i percorsi formativi italiano e rumeno è stata giudicata generica e apodittica, basata su preconcetti e senza un’effettiva valutazione delle competenze acquisite.
  • L’impossibilità di applicare misure compensative è stata dichiarata in modo non motivato e contrario alla Direttiva 2005/36/CE, che prevede espressamente tali misure anche in caso di differenze sostanziali.
  • Il rigetto del titolo rischia di violare i principi di libera circolazione e di riconoscimento delle qualifiche professionali stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
  • La sentenza richiama il principio di proporzionalità, che impone di considerare misure compensative adeguate (es. integrazioni di tirocinio o attività laboratoriali) prima di rifiutare il riconoscimento.

Così nel dettaglio la sentenza ottenuta dallo studio B&Z: “Il diritto europeo riconosce infatti l’imposizione di misure compensative – e dunque

la loro imprescindibilità senza possibilità di rigetto puro e semplice – non solo nel
caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di
divergenze sostanziali (art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/Ce: “se la formazione
ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto nello Stato membro ospitante”); tenuto conto che, per espressa
previsione normativa, per “materie sostanzialmente diverse” si intendono “materie
la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in
termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta”
(art. 14 cit. par. 4) resta priva di supporto motivazionale la netta presa di posizione
sull’assoluta impossibilità di conciliare i due iter formativi.
L’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su
argomentazioni carenti, rischia peraltro di compromettere la ratio delle direttive
europee le quali mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla
promozione della libera circolazione dei professionisti; da tale prospettiva la prassi
applicativa censurata rischia di costituire una violazione concreta da parte degli
organi ministeriali della disciplina sovranazionale; difatti una motivazione meno
che rigorosa sul preteso carattere inconciliabile del titolo estero rischia di annullare
l’efficacia ultranazionale del titolo, ripristinando barriere tra paesi europei, in punto
di qualifiche e formazione professionale, che il diritto unionale mira invece a
superare..”

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Lo Studio Legale B&Z rimane a disposizione per fornire consulenza e assistenza legale su queste e altre tematiche relative al mondo della scuola.

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