Molti docenti precari, dopo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle ferie non godute, si sono chiesti se abbia ancora senso proporre ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La risposta arriva da una delle prime sentenze successive all’intervento della Suprema Corte: il Tribunale di Cassino ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi di RicorsiScuola.it, riconoscendo il diritto della docente al pagamento di euro 2.787,19 per ferie e festività soppresse non godute relativa a tre anni di servizio al 30.06 con contratti che partivano da ottobre e da novembre.
Nei giorni successivi alla decisione delle Sezioni Unite si è diffusa l’errata convinzione che tutti i ricorsi fossero destinati ad essere rigettati o drasticamente ridotti.
In realtà, come avevamo già evidenziato, il principio affermato dalla Suprema Corte è molto più articolato e non comporta affatto la perdita automatica del diritto alle ferie.
La Cassazione non ha messo nessuno in ferie d’ufficio, ma ha semplicemente individuato criteri differenti per il calcolo delle giornate effettivamente monetizzabili.
Proprio partendo da questa nuova impostazione, gli Avvocati Bongarzone e Zinzi hanno immediatamente rielaborato i criteri di calcolo da utilizzare nei giudizi pendenti.
Nella sentenza appena pubblicata, il Tribunale di Cassino richiama espressamente la recente pronuncia della Suprema Corte, applicando i conteggi aggiornati depositati dallo Studio Legale, riconosce comunque un importo estremamente significativo in favore della docente.
Il giudice ha infatti ritenuto corretti i nuovi conteggi elaborati dalla difesa e ha condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute.
Si tratta di un risultato particolarmente rilevante perché dimostra che, anche dopo la Cassazione, la differenza continua a farla la qualità dell’impostazione giuridica e contabile del ricorso.
La stessa sentenza ribadisce inoltre un altro aspetto fondamentale: il Ministero continua ad avere l’onere di dimostrare di avere posto il lavoratore nelle condizioni concrete di fruire delle ferie e di averlo adeguatamente informato delle conseguenze della mancata fruizione.
In assenza di tale prova, permane il diritto all’indennità sostitutiva.
Il Tribunale richiama inoltre i consolidati orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione secondo cui il docente precario non può essere considerato automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
Questa decisione rappresenta una delle prime applicazioni concrete della nuova giurisprudenza della Cassazione e dimostra un dato fondamentale:
i ricorsi ben costruiti continuano ad avere elevate possibilità di successo.
Non siamo di fronte alla fine del contenzioso sulle ferie non godute, ma ad una nuova fase nella quale assume ancora maggiore importanza l’elaborazione dei conteggi e la corretta individuazione delle giornate effettivamente monetizzabili.
Lo Studio Bongarzone e Zinzi, che negli ultimi anni ha ottenuto numerose vittorie in tutta Italia sul recupero delle ferie non godute, conferma così la propria capacità di adattare immediatamente le strategie difensive alle evoluzioni giurisprudenziali.
Ricordiamo che il ricorso è rivolto ai docenti e al personale scolastico con contratti al 30 giugno.
È possibile recuperare le ferie non godute relative agli ultimi dieci anni.
Per informazioni sul ricorso:
Ricorso ferie non godute docenti precari
Per aderire è sufficiente inviare una email all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com oppure scriverci a mezzo WhatsApp al numero +39 350 523 2808
Si ricorda inoltre che i docenti precari possono verificare anche il diritto alla Carta Docente degli ultimi cinque anni.