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	<title>mobilità Archivi - Ricorsi Scuola</title>
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	<description>Tutti i principali ricorsi del mondo della scuola</description>
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		<title>Domande di Mobilità Provinciali ed Interprovinciali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell&#8217;Istruzione ha definito nel dettaglio i criteri e le restrizioni cui deve attenersi il personale scolastico per la presentazione delle domande di mobilità provinciali<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Il Ministero dell&#8217;Istruzione ha definito nel dettaglio i criteri e le restrizioni cui deve attenersi il personale scolastico per la presentazione delle domande di mobilità provinciali ed interprovinciali.</h2>
<h3 style="text-align: center;">Domanda di trasferimento: per gli insegnanti termine ultimo per la presentazione dell’istanza il prossimo 21 marzo, gli ATA invece potranno chiedere trasferimento dal 17 marzo al 3 aprile</h3>
<p>Le domande di mobilità per i docenti saranno attive dal 6 al 21 di marzo 2023 ed è possibile redigerla attraverso gli appositi portali dedicati al comparto scolastico, analogamente, dal 17 e sino al 3 aprile saranno aperte le finestre di compilazione delle istanze riservate al personale ATA (maggiori dettagli &gt; <a href="https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024" target="_blank" rel="noopener">Ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 &#8211; procedure di mobilità personale docente, educativo e ATA &#8211; MIUR</a>).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Possono presentare domanda di trasferimento e dunque rientrare nella mobilità per l&#8217;anno scolastico 2023-2024 i docenti che abbiano superato l&#8217;anno di prova condizione necessaria e vincolante per poter partecipare alla mobilità stessa.</strong></span></p>
<p>Altri punti che limitano l’accesso alla mobilità sono relativi a coloro che hanno ottenuto un trasferimento puntuale lo scorso anno scolastico e non possono usufruirne per l&#8217;anno 2023-2024.</p>
<p>Aperte invece restano le posizioni per quanti hanno ottenuto un trasferimento indicando una sede provinciale o comunque esprimendo una preferenza comunale ma non puntuale.</p>
<p>Lo staff del legale di ricorsiscuola.it anche quest’anno ha definito quale unità di supporto dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori del comparto scolastico con contratti a tempo indeterminato.</p>
<p>In particolare tramite lo studio legale B&amp;Z di ricorsiscuola.it oltre che impugnare determinazione errate o dinieghi per gli aventi diritto in fase di mobilità (anche su tali aspetti sono stati numerosi gli <a href="https://www.ricorsiscuola.it/storica-vittoria-precedenza-alla-mobilita-su-tutti-i-posti-vacanti-e-disponibili/">accoglimenti da parte dei giudici ed in particolare in merito alla disponibilità dei posti comunque da assegnare in fase di mobilità</a> ).</p>
<p>E’ possibile attivare il ricorso chiedendo la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni in ruolo (leggi la nostra sentenza: <a href="https://www.ricorsiscuola.it/storica-vittoria-precedenza-alla-mobilita-su-tutti-i-posti-vacanti-e-disponibili/">Vittoria storica: precedenza alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili</a>)</p>
<p>Inoltre è possibile richiedere l’accertamento del diritto al recupero dell’intero pre-ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo mediante una verifica della ricostruzione di carriera: per verificare gratuitamente il diritto al recupero di differenze retributive, INVIACI a mezzo email all’indirizzo <a href="mailto:ricorsiscuola.info@gmail.com">ricorsiscuola.info@gmail.com</a>, COPIA DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA.</p>
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		<title>Mobilità e Trasferimenti Interprovinciali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 08:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[legge 104]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso precari]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimenti interprovinciali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge 104/92 rappresenta da decenni un’ancora per coloro che sono affetti da disabilità e per i familiari di questi. I trasferimenti vengono garantiti, ma solo<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>La legge 104/92 rappresenta da decenni un’ancora per coloro che sono affetti da disabilità e per i familiari di questi.</h2>
<h3>I trasferimenti vengono garantiti, ma solo in ambito provinciale: perché?</h3>
<p><strong>Negare il trasferimento interprovinciale rappresenta la negazione di un diritto.</strong></p>
<p>La <strong>legge 104/92</strong> nasce come precetto legislativo teso a garantire “<em>l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</em>”, quindi pone un accento sulla situazione svantaggiata in cui vertono i disabili anche in ambito lavorativo. Garantire l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione sociale di costoro significa innanzitutto assicurare alla persona handicappata e alla famiglia un <strong>adeguato sostegno;</strong><strong> il che si traduce anche e soprattutto in un supporto assicurato con servizi tecnici e lavorativi oltreché psicologici.</strong></p>
<p><strong>Riferendosi il precetto legislativo ad uno stato di handicap grave</strong>, preme sottolineare che i destinatari del precetto non sono solo gli individui colpiti dalla malattia in prima persona – che  bensì anche coloro che ne sono specchio: familiari che, per prestare assistenza ai propri cari, necessitano di permessi retribuiti e trasferimenti.</p>
<p>Il motivo per cui i trasferimenti interprovinciali a tal proposito non siano concessi resta però ignoto.</p>
<p>Se è vero che “<em>il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti…<strong><u>ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede</u></strong></em><strong><u>”;</u></strong></p>
<p>allora perché</p>
<p><strong><em><u>“Il docente può usufruire di tale precedenza all&#8217;interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza…o ad altri ambiti nella provincia.”</u></em></strong><em>?</em></p>
<p><strong><em><u>In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell&#8217;assistito con posti richiedibili. Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l&#8217;assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa…</u></em></strong><em>” </em></p>
<p>È molto probabile che il paese più prossimo a quello in cui risiede il disabile appartenga ad una circoscrizione provinciale diversa. Purtuttavia il trasferimento in questa sede risulta impossibile se non per vie legali.</p>
<p>Il ricorso che si propone, in questo caso, tenta il ravvicinamento per garantire una maggiore assistenza ai parenti disabili da un lato, dall’altro tenta di accomodare maggiormente le richieste del disabile stesso qualora questo sia il lavoratore interessato in prima persona dal dettato normativo.</p>
<p><strong><u>Comunque, inerentemente ai trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall&#8217;autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all&#8217;assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.</u></strong></p>
<p>Quindi, data la possibilità ai lavoratori di usufruire delle agevolazioni concesse dalla L. 104/92 <strong><u>solo ed esclusivamente in caso</u></strong><u> di <strong>documentata, attestata e provata disabilità grave, e mai contemplati altri casi di più lieve disabilità,</strong></u> perché i parenti come:</p>
<ul>
<li>Il coniuge</li>
<li>Parente o affine entro il secondo grado</li>
<li>Parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti</li>
</ul>
<p><strong>Non possono chiedere il trasferimento interprovinciale se uno dei paesi più vicini al parente disabile si trova oltre il confine provinciale?</strong></p>
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		<title>Docenti: Mobilità e Perdenti Posto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 08:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[perdenti posto]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I docenti ed il personale Ata che risultano perdenti posto nelle graduatorie interne di circolo e di istituto, possono azionare Ricorso  Graduatoria Interna Perdente Posto per<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/docenti-mobilita-e-perdenti-posto/">Docenti: Mobilità e Perdenti Posto</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I docenti ed il personale Ata che risultano perdenti posto nelle graduatorie interne di circolo e di istituto, possono azionare <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-graduatoria-interna-punteggio-perdente-posto/">Ricorso  Graduatoria Interna Perdente Posto</a> per la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e per la valutazione della SSIS, del pre-ruolo nella scuola statale e vedersi attribuito un <strong><u>punteggio maggiore</u></strong>.</p>
<p>Ma la valutazione dei pregressi servizi può essere fatta valere anche in sede di operazioni di mobilità provinciale e interprovinciale &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/">Ricorso Punteggio Paritarie e Legge 104/92</a></p>
<p>Nei trasferimenti (provinciali e interprovinciali), inoltre, si potrà far valere il proprio diritto alla precedenza derivante dai benefici di cui alla l. 104/92 per assistenza al familiare.</p>
<h2><u>Graduatorie interne di istituto e perdenti posto. Cosa fare?</u></h2>
<p>Data la ormai acclarata <strong>diminuzione delle cattedre</strong> – anche a seguito dell’assunzione dei precari attraverso il concorso Fit DDG 85/2018 ed i successivi concorsi che saranno banditi entro breve &#8211; non sarà difficile ammettere il possibile mutamento delle cattedre interne in esterne e la definitiva scomparsa, indi la perdita, di alcune di queste. Ciò significa, nella più ottimistica delle ipotesi, ottenere un trasferimento d’ufficio in altra sede scolastica.</p>
<p>L’esubero, che è presupposto per dichiarare tale un soprannumerario, rende in modi diversi possibile la modifica della condizione dei docenti:</p>
<ul>
<li>Soprannumerari in organico di fatto</li>
<li>Soprannumerari nell’organico dell’autonomia</li>
</ul>
<p>Nel primo caso il docente non potrà essere dichiarato soprannumerario, né perdere la titolarità nella scuola ove sia in servizio, qualora l’esubero venisse registrato posteriormente rispetto alle pubblicazioni dell’organico di autonomia: in tal caso, riguardando l’esubero l’organico di fatto, la mobilità non sarà conseguenza automatica.</p>
<p>Nel secondo caso, con l’esubero, i docenti perdono la titolarità nella scuola in cui prestano servizio fatta salva la possibilità di un riassorbimento automatico generato dai vari movimenti interni. Solo in quest’ultimo caso si annullerebbe ogni domanda di trasferimento precedentemente proposta; in caso contrario la condizione di soprannumerario coincide con la mobilità.</p>
<h2><u>Ma chi è il docente soprannumerario?</u></h2>
<p>Il soprannumerario è il docente che per vari motivi può definirsi “perdente posto”. Colui che, indipendentemente dal punteggio, viene collocato in fondo alla graduatoria interna della scuola e inizia l’anno scolastico in una nuova sede subito dopo:</p>
<ul>
<li>un trasferimento volontario</li>
<li>un passaggio di cattedra</li>
</ul>
<p>la condizione di esubero può essere temperata solo qualora i docenti possano usufruire di alcune precedenze previste dai vari precetti normativi che disciplinano la materia o qualora siano stati trasferiti d’ufficio in una sede differente.</p>
<p>La formazione delle graduatorie interne d’istituto riguarda tutti coloro che risultino di ruolo perché assunti a tempo indeterminato e gli assunti per il triennio, mentre non contempla docenti affetti da particolari handicap citati nel CCNI 2019/2022 ai punti I, III, IV e cariche amministrative definite al punto VII.</p>
<p>Anche la valutazione dell’anzianità di servizio deve essere condotta seguendo le linee guida tracciate dal CCNI e dalle note che ad esso si riferiscono, infatti:</p>
<ul>
<li>Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato <strong>3 punti </strong><strong>per iprimi quattro anni e 2 per i successivi</strong>;</li>
<li>Il <strong>punteggio è raddoppiato</strong> per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del titolo di specializzazione nei posti di sostegno o nelle DOS;</li>
<li>Il servizio svolto in altro ruolo si valuta <strong>3 punti</strong> per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati, ma può, in alcuni casi, sommarsi al preruolo seguendone lo stesso;</li>
<li>Il punteggio di continuità maturato nella scuola ove si presta servizio si valuta a prescindere dal triennio, quindi per “ogni” anno di servizio prestato;</li>
<li>Si valuta anche la continuità maturata nello stesso comune di titolarità in anni precedenti.</li>
</ul>
<p>Il problema su come procedere all’assegnazione del punteggio da parte delle scuole, si accentua in presenza di docenti con “pre-ruolo misto”, cioè con servizio prestato sia su posto-sostegno con specializzazione, sia su posto-comune (oppure su posto-sostegno senza specializzazione).</p>
<p>Certo è che il servizio di preruolo svolto nelle scuole paritarie non viene valutato nel computo del punteggio utile per l’inserimento e lo scorrimento in graduatoria. Ciò significa che moltissimi docenti sono stati, e sono tuttora, svantaggiati rispetto ad alcuni loro colleghi; ma soprattutto indica che il Ministero valuta in maniera differente il lavoro svolto in alcune sedi. Il MIUR infatti, in maniera illegittima tende a sottovalutare e a svalutare l’impegno e la valenza del personale docente alle sue dipendenze.</p>
<p>La giurisprudenza, in decisioni analoghe e sovrapponibili, seppur a seguito di ricorsi avverso la mancata valutazione per intero del servizio pre-ruolo ai fini della <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-dopo-la-motter-ricostruzione-carriera-integrale/">ricostruzione della carriera</a> – si è mostrata ferma ca nel decretare l’illegittimità dei precetti ministeriali che sottolineavano, o delineavano, tali differenze.</p>
<p>Si segnalano numerose vittorie in favore dei docenti che hanno svolto servizio nella scuola paritaria &gt; scopri di più <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ancora-vittorie-sulle-scuole-paritarie/">Ancora Vittorie sulle Scuole Paritarie</a>.</p>
<p>Risulta necessario, anche in questo settore del diritto scolastico, proporre <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-graduatoria-interna-punteggio-perdente-posto/"><strong><u>Ricorso Graduatoria Interna Punteggio Perdente Posto</u></strong></a> al fine di smascherare l’illegittimità della contrattazione colletivva per scongiurare il latente rischio di una inattesa mobilità.</p>
<h2><u>Cosa occorre fare per la valutazione del punteggio?</u></h2>
<p>Per ottenere l’attribuzione di un punteggio maggiore è necessario proporre <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-graduatoria-interna-punteggio-perdente-posto/">ricorso giudiziale presso il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro</a>.</p>
<p>E’ possibile aderire anche al ricorso “<a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">Ricostruzione carriera</a>” per ottenere incrementi stipendiali e differenze retributive. Lo stato della giurisprudenza è chiaro: verifica anche su Dirittoscolastico &gt; leggi <a href="https://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-velletri-sentenza-n-461-2019-del-19-marzo-2019/">Tribunale di Velletri Sentenza n. 461-2019 del 19 marzo 2019</a></p>
<p><em>Avv. Paolo Zinzi</em><br />
<em>Dott.ssa Stefania Reale</em></p>
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		<title>Nuovo Contratto Mobilità, Stessi Errori!</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/nuovo-contratto-mobilita-stessi-errori/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 08:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il contratto collettivo Mobilità 2018 del Personale Scolastico continua a negare il diritto dei docenti e Ata di tornare a casa. Il Miur non ha posto<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>Il contratto collettivo <strong>Mobilità 2018</strong> del Personale Scolastico continua a negare il diritto dei docenti e Ata di tornare a casa.</h3>
<p>Il Miur non ha posto rimedio agli errori dell&#8217;algoritmo del 2016 ed ha continuato a calpestare, anno dopo anno, i diritti fondamentali dei lavoratori.<br />
In Tribunale, però, le cose stanno diversamente! <a class="mfn-link mfn-link-1 " href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/" data-hover="Scopri il Ricorso" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"  ><span data-hover="Scopri il Ricorso">Scopri il Ricorso</span></a></p>
<p>I <span style="text-decoration: underline;">diritti dei docenti</span> che hanno partecipato alle <strong>procedure di mobilità 2018</strong> sono stati, ancora una volta, dimenticati.<br />
Il Ministero dell&#8217;Istruzione, in accordo con le parti sindacali, ha deciso di prorogare la validità del &#8220;<em>vecchio</em>&#8221; contratto collettivo nazionale mobilità.<br />
La scelta non trova alcun fondamento logico, giuridico e morale.<br />
Dopo gli evidentissimi errori del cd. algoritmo impazzito, il Ministero non ha posto rimedio alla difficile situazione di docenti che, dopo anni di precariato e di sacrifici economici e morali, continuano a dover stare lontano da casa, costretti a lasciare le proprie famiglie, i propri figli.</p>
<h3>Perché il CCNI mobilità nega i diritti dei lavoratori?</h3>
<p>Il &#8220;<strong>nuovo</strong>&#8221; contratto collettivo <strong>mobilità scuola</strong>, emanato con <em>O.M. del 9 Marzo 2018, n. 2017</em> ha prorogato la validità del precedente contratto collettivo nazionale.<br />
Innanzitutto il Miur ha deciso di NON sanare la difficilissima situazione dei docenti trasferiti dal Sud al Nord, limitando il numero dei posti per i trasferimenti interprovinciali ed aumentando quello delle immissioni in ruolo.<br />
Neppure il Ministero ha posto rimedio a coloro che si trovano nel dovere morale e giuridico di assistere un familiare affetto da Handicap e beneficiario della legge 104/92: anche in tal caso, ai docenti non spetta alcuna precedenza nei trasferimenti.<br />
Ma l&#8217;illegittimità non si ferma qui.<br />
Anche le scuole paritarie non trovano alcun riconoscimento nei trasferimenti e coloro che hanno prestao servizio in scuole non statali si trovano alla pari dei neo-immessi in ruolo senza esperienza.</p>
<p>In Tribunale, però, le cose stanno diversamente. <strong>Per tornare a casa</strong>, ove ricorrano le condizioni, è necessario fare <strong>ricorso avverso le graduatorie</strong> e le <strong>procedure di mobilità </strong><a class="mfn-link mfn-link-1 " href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/" data-hover="Scopri il Ricorso" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"  ><span data-hover="Scopri il Ricorso">Scopri il Ricorso</span></a><br />
Il Ministero dell&#8217;Istruzione e tutte le parti che hanno siglato i vari contratti collettivi, non sembrano tutelare gli interssi dei lavoratori.<br />
I docenti che si sono rivolti ad un Giudice per ottenere giustizia, l&#8217;hanno avuta.<br />
Gli errori nei trasferimenti derivanti dall&#8217;algoritmo e dalle procedure di mobilità 2016 (<strong>Fase B</strong>, <strong>Fase C</strong> e <strong>Fase D</strong>) sono stati accertati dalla giurisprudenza: c&#8217;è ancora tempo per fare ricorso <a class="mfn-link mfn-link-1 " href="https://www.ricorsiscuola.it/docente-napoletana-trasferita-a-verona-torna-a-casa/" data-hover="Caso di Successo" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"  ><span data-hover="Caso di Successo">Caso di Successo</span></a>.<br />
Le scuole paritarie hanno trovato pieno riconoscimento in tutte le aule giudiziarie.<br />
La precedenza derivante dalla legge 104/92, secondo la magistratura <a class="mfn-link mfn-link-1 " href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-docente-torna-ad-insegnare-vicino-casa/" data-hover="Caso di Successo" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"  ><span data-hover="Caso di Successo">Caso di Successo</span></a>, deve trovare riconoscimento anche nei trasferimenti inteprovinciali.<br />
Tutto ciò continua ad essere negato dal Miur e da chi ha sottoscritto i vari contratti collettivi.<br />
La tutela del personale docente si avrà soltanto in Tribunale <a class="mfn-link mfn-link-1 " href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorsi-punteggio-paritarie-e-legge-104-92/" data-hover="Mobilità Ricorsi Punteggio Paritarie e Legge 104-92" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"  ><span data-hover="Mobilità Ricorsi Punteggio Paritarie e Legge 104-92">Mobilità Ricorsi Punteggio Paritarie e Legge 104-92</span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/nuovo-contratto-mobilita-stessi-errori/">Nuovo Contratto Mobilità, Stessi Errori!</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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