Docenti ed ATA con contratto Covid: Bonus mensile riconosciuto

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Docenti ed ATA con contratto “Covid”: il Tribunale riconosce bonus fino a 170 euro mensili

Docenti ed ATA con contratto “Covid”: il Tribunale riconosce bonus fino a 170 euro mensili!

Beffa per il personale scolastico che ha sottoscritto il contratto in fase emergenziale, possibilità di recuperare fino a 170 Euro mensili per i docenti e 65 euro per il personale Ata. Stessa cosa vale per i precari (Ata o Docenti) che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.

Al personale scolastico, Docente ed ATA, che ha sottoscritto un contratto cosiddetto COVID e dunque un contratto in organico d’emergenza, il Ministero dell’Istruzione non riconosce le indennità previste per il personale di ruolo o con contratto annuale.

Lo studio legale B&Z di ricorsiscuola.it ha da sempre sostenuto la non equità di trattamento tra operatori dello stesso comparto ottenendo vittorie a garanzia dei diritti del personale scolastico come riportato nel link > Vittoria RPD Tribunale di Milano, L’Aquila e Taranto.

Quali sono gli indennizzi?

E’ bene specificare che tali indennizzi si diversificano per Docenti e personale ATA. Ai docenti spetta da contratto la RPD (retribuzione professionale docente), mentre al personale ATA è riconosciuta la CIA (compenso individuale accessorio). Nello specifico la RPD è la Ritenuta Professionale Docenti ed influisce sul cedolino stipendiale per 174 euro. La CIA, Compenso Individuale Accessorio, è invece l’indennizzo a favore del personale scolastico inquadrato come ATA ed è quantificata in circa 67 Euro mensili. Informazioni utili al link > Ricorso Retribuzione Professionale dei Docenti RPD.

A quali categorie è riconosciuta?

La RPD o la CIA è riconosciuta al personale scolastico di ruolo ed a quanti sottoscrivono un contratto annuale ovvero al 30.06 o al 31.08. Tali compensi sono attribuiti direttamente in busa paga.

Pertanto non è riconosciuta al personale scolastico che sottoscrive contratti di tipo breve o saltuario compresi docenti e personale ATA che hanno sottoscritto un contratto cosiddetto COVID.

Come è inquadrato un lavoratore scolastico in “organico covid”?

Un lavoratore del comparto scuola che è stato individuato quale destinatario di un contratto in organico d’emergenza ha sottoscritto un contratto che giuridicamente è stato formalizzato a supporto di una supplenza breve e saltuaria.

In effetti, le ultime decisioni del Ministero dell’Istruzione di prorogare i contratti COVID oltre il termine della fase emergenziale scaduta lo scorso 31 marzo ed estenderla fino al termine delle lezioni, garantisce di fatto che il titolare della supplenza posa maturare i 180 giorni utili per il completamento dell’annualità scolastica ma allo stesso tempo non ne riconosce lo “status” d’accesso agli indennizzi. Tale diritto spettante al personale della scuola è stato più volte evidenziato dai legali del pool B&Z di ricorsiscuola.it nelle varie sedi di giudizio, analogamente per il riconoscimento del servizio militare o civile anche non in costanza di nomina come riportato nel link > Vittoria Epocale per ricorisiscuola.it Riconosciuto il Servizio Militare al Personale ATA

Come recuperare tali indennità?

L’unica modalità per recuperare i mancati accrediti della RPD o della CIA è produrre opportuno ricorso per rivendicarne il diritto (scopri di più > Ricorso Retribuzione Professionale dei Docenti RPD chiedi la modulistica all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com)

Cosa dicono i giudici?

Sul mancato riconoscimento di tali indennizzi si è espressa anche la Corte di Cassazione che, richiamando anche le disposizioni europee, ha riconosciuto il diritto a tali indennità a prescindere dalle diverse tipologie di incarico a tempo determinato previste. Dunque tutti i Tribunali italiani hanno accolto tale tipologia di ricorsi.

Spetta dunque anche al personale assunto in fase emergenziale?

Si. Spetta anche al personale della scuola che è stato destinatario di incarichi cosiddetti COVID nelle ultime due annualità scolastiche, ovvero da quando è stato introdotto l’organico d’emergenza a partire dall’ a.s. 2020 / 2021.

Presso quale Tribunale si presenta l’azione legale per rivendicare il diritto all’indennizzo?

Il ricorso sarà presentato presso la sezione lavoro del tribunale territorialmente competente.

Entro quanto tempo bisogna presentare ricorso?

Entro cinque anni: il periodo successivo al quinquennio è prescritto. Superato tale termine non è possibile ricorrere per rivendicare il diritto alla RpD o alla CIA.

Come fare per aderire al ricorso?

E’ possibile aderire al ricorso contattando i recapiti dei legali di ricorsiscuola.it oppure inviare una email all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com con oggetto: Recupero supplenze brevi/covid

Quanto costa il ricorso e in quanto tempo si ha la sentenza?

Generalmente la sentenza è prevista tra i sei e i dodici mesi.

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