Approvato testo sul cyberbullismo

Irreperibilità alla visita di controllo: quando l’assenza del dipendente non è giustificata
10 Luglio 2017

L’attenzione sempre maggiore del legislatore alle tematiche relative al web (e al suo utilizzo, soprattutto da parte dei soggetti considerati maggiormente a rischio) è negli ultimi tempi cresciuta esponenzialmente, anche a seguito della diffusione delle nuove tecnologie tra i giovanissimi, che non sempre riescono ad essere pienamenti consapevoli delle potenzialità (negative e positive) che questi strumenti rappresentano.

All’insieme di tali provvedimenti appartiene il nuovo testo, Legge 29 maggio 2017, n. 71, approvato all’unanimità e che entrerà in vigore il 18 giugno, sul “cyberbullismo” (il cui testo è reperibile al seguente link) ossia “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Tra le novità più rilevanti, si registrano la possibilità per il minore (maggiore di 14 anni) di richiedere, anche senza il consenso dei genitori, al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito o social network, “l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”.  Nel caso in cui, poi, il gestore dovesse ignorare la segnalazione, la vittima potrà rivolgersi al Garante della Privacy che entro 48 ore è obbligato ad intervenire.

Di cruciale importanza, la definizione delle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto e il contrasto in ambito scolastico”: come disposto dall’art. 4 della citata legge, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, il Ministero dell’istruzione e dell’università, sentito il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dovrà adottare le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. La normativa dispone anche i principi generali che dovranno ispirare tale provvedimento. E’ prevista, infatti:

– “la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;

– la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex studenti che abbiano gia’ operato all’interno dell’istituto scolastico in attivita’ di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;

– la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”.

Inoltre, “ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, (deve) individua(re) fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche’ delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.

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