Decreto PA 2026: nuove regole per ferie, graduatorie e assunzioni nella scuola. Ecco cosa cambia

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29 Settembre 2026
Decreto PA 2026: nuove regole per ferie, graduatorie e assunzioni nella scuola. Ecco cosa cambia

Importanti novità per docenti, precari e personale scolastico. Con la conversione in legge del Decreto PA arrivano nuove disposizioni sulle ferie, sulla permanenza nelle graduatorie dei concorsi ordinari, sulle scuole paritarie e sul personale educativo. Ecco cosa cambia e quando è possibile rivolgersi al giudice per tutelare i propri diritti.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2026 la Legge n. 174 del 5 ottobre 2026, che converte il Decreto-legge n. 144/2026, noto come Decreto PA.

Il provvedimento interviene su numerosi aspetti della pubblica amministrazione, introducendo disposizioni che interessano direttamente il mondo della scuola.

Tra le novità più significative, la disciplina delle ferie non godute, la salvaguardia delle graduatorie dei concorsi ordinari per i docenti già confermati in ruolo e la proroga di alcune disposizioni riguardanti le scuole paritarie.

Ferie non godute: superato il divieto generalizzato di monetizzazione

Una delle modifiche più importanti è contenuta nell’articolo 1.

La nuova normativa supera il precedente divieto assoluto di pagamento delle ferie non godute previsto nel pubblico impiego.

Il datore di lavoro deve garantire al dipendente la concreta possibilità di utilizzare le ferie maturate e invitarlo formalmente a fruirne, avvisandolo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione.

L’indennità sostitutiva può essere riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla normativa.

Se l’Amministrazione sostiene che il lavoratore abbia consapevolmente rinunciato alle ferie, spetta alla stessa dimostrare tale circostanza.

Attenzione, però: le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 7 ottobre 2026.

Cosa cambia per i docenti precari con contratto al 30 giugno?

Per i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche e per determinate categorie di supplenti brevi opera una disciplina specifica, che salvaguarda il trattamento economico sostitutivo nei limiti della differenza tra ferie spettanti e giornate nelle quali è consentito fruirne.

La questione assume particolare rilevanza alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione del maggio 2026, che hanno precisato i criteri di calcolo delle ferie e distinto i periodi di sospensione delle lezioni da quelli successivi al termine delle attività didattiche.

Il nuovo decreto non cancella i diritti già maturati per gli anni precedenti, che continueranno a essere valutati secondo la normativa e la giurisprudenza applicabili.

Proprio su questo tema, gli Avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi hanno ottenuto importanti vittorie dinanzi al Tribunale di Cassino.

In particolare, il Tribunale ha recentemente confermato un orientamento favorevole al cosiddetto calcolo dinamico delle ferie, che tiene conto della maturazione progressiva del diritto durante il rapporto di lavoro, evitando conteggi indistinti effettuati soltanto alla fine dell’anno scolastico.

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Per il ricorso promosso dallo Studio possono essere esaminati i contratti al 30 giugno relativi agli ultimi dieci anni, tenendo conto dei termini prescrizionali e delle circostanze di ogni annualità.

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Graduatorie dei concorsi ordinari: i docenti confermati in ruolo non saranno più cancellati

Una seconda importante novità riguarda i docenti che, pur essendo già stati assunti e confermati in ruolo, risultano inseriti nelle graduatorie di altri concorsi ordinari.

L’articolo 5 modifica l’articolo 13, comma 5, del Decreto legislativo n. 59/2017, stabilendo espressamente che la cancellazione conseguente al superamento del periodo di prova non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.

Si tratta di una previsione particolarmente importante per i docenti che hanno superato più procedure concorsuali, anche per differenti classi di concorso o regioni.

La conferma in ruolo non comporta quindi, per tale sola ragione, la perdita della posizione nelle graduatorie dei concorsi ordinari.

Restano invece ferme le altre ipotesi di cancellazione previste dalla legge, comprese quelle relative alle graduatorie a esaurimento e ai concorsi straordinari.

Possibili ricorsi: qualora un docente venga illegittimamente cancellato da una graduatoria di concorso ordinario, sarà possibile valutare un’istanza di reinserimento e, ove necessario, un’azione giudiziaria, anche urgente, per evitare la perdita di un’eventuale opportunità di assunzione.

Per le cancellazioni già intervenute prima della riforma occorrerà verificare la data del provvedimento e la disciplina applicabile.

Scuole paritarie: proroga fino all’anno scolastico 2027/2028

Il decreto introduce una proroga importante anche per il personale delle scuole paritarie.

Fino all’anno scolastico 2027/2028 continuerà a operare il particolare regime previsto per i docenti privi di abilitazione che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nell’ultimo decennio, e la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per insufficienza dell’offerta formativa.

La disposizione opera esclusivamente ai fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica.

Non attribuisce quindi automaticamente un titolo di abilitazione valido per l’accesso alle graduatorie statali.

In presenza di provvedimenti di esclusione o contestazioni riguardanti l’applicazione di questa disciplina, sarà possibile verificare l’esistenza dei presupposti per una tutela amministrativa o giudiziaria.

Scuole dell’infanzia comunali: prorogate le graduatorie

Novità anche per il personale educativo, scolastico e ausiliario dei servizi comunali per l’infanzia.

Viene prorogata fino all’anno scolastico 2027/2028 la possibilità di utilizzare le graduatorie comunali già vigenti, anche con le specifiche deroghe ai titoli di studio previste dalla normativa.

È confermata, alle condizioni stabilite dalla legge, la possibilità di assunzione a tempo indeterminato nell’Area degli istruttori per il personale che abbia maturato almeno tre anni di esperienza professionale.

Il termine relativo alla particolare disciplina di spesa per questi servizi viene inoltre spostato al 31 dicembre 2028.

Eventuali esclusioni illegittime o omissioni nell’utilizzo delle graduatorie potranno essere valutate ai fini di un possibile ricorso.

Università e AFAM: cambiano le denominazioni dei titoli

Il provvedimento interessa anche il sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La legge sostituisce, nella disciplina del settore, le denominazioni dei diplomi accademici di primo e secondo livello con quelle di lauree e lauree magistrali.

Sono inoltre previste misure di finanziamento per attività universitarie di sostegno, orientamento e tutorato e una proroga al 31 dicembre 2026 di una disposizione riguardante il reclutamento nella ricerca.

Per quanto riguarda le graduatorie scolastiche, la modifica della denominazione dei titoli AFAM non determina automaticamente nuovi punteggi: occorrerà verificare le specifiche tabelle di valutazione.

Quali ricorsi possono essere presentati dopo il Decreto PA?

La conversione del decreto apre o rafforza alcune possibilità di tutela, ma non determina automaticamente l’accoglimento di nuovi ricorsi.

Le principali situazioni da verificare riguardano il mancato riconoscimento delle ferie non godute, l’eventuale cancellazione illegittima dalle graduatorie dei concorsi ordinari e l’errata applicazione delle nuove disposizioni riguardanti scuole paritarie e servizi educativi comunali.

L’attività legale resta fondamentale per verificare i requisiti individuali, ricostruire i periodi di servizio, controllare i provvedimenti dell’Amministrazione e valutare termini e possibilità concrete di azione.

Non soltanto ferie: resta aperto anche il ricorso per la Carta Docente

Il Decreto PA non introduce una nuova disciplina della Carta Docente, ma rimane attuale la tutela dei docenti precari che non hanno ricevuto il beneficio negli anni di servizio.

Il ricorso riguarda sia i docenti con contratti al 30 giugno sia quelli con contratti al 31 agosto, nel rispetto della prescrizione quinquennale.

Anche in questa materia lo Studio Legale B&Z, attraverso gli Avvocati Bongarzone e Zinzi, ha ottenuto numerose vittorie.

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Lo Studio B&Z segue i docenti fino al concreto recupero delle somme

Ottenere una sentenza favorevole rappresenta un passaggio fondamentale, ma non sempre sufficiente.

Lo Studio Legale B&Z assiste i propri clienti anche nella successiva fase di esecuzione della sentenza e, quando necessario, promuove i giudizi di ottemperanza finalizzati a ottenere dall’Amministrazione quanto riconosciuto dal giudice.

L’obiettivo è accompagnare il docente sino alla concreta soddisfazione del credito.

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Per informazioni su come aderire ai ricorsi basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 350 523 2808 oppure un’email all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile nella Gazzetta Ufficiale – Decreto PA 2026, testo coordinato.

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