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Collaboratore scolastico vince in Tribunale sul gradone 0-2 e collocato in fascia 3-8

Il personale ATA ha diritto ad essere inserito nel gradone stipendiale “3-8” che permette un incremento medio di 200 Euro su singola mensilità

Il ricorso a firma B&Z, aperto anche ai docenti, oltre che al personale Ata (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici) è stato accolto anche in considerazione della pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha sancito la legittimità delle richieste del personale scolastico (Ata e docenti) con servizio pregresso di almeno un anno nelle istituzioni scolastiche prima del 2011, poi immessi in ruolo, ad ottenere il cd. gradone 0-2. In particolare è sancito il diritto a coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno un’annualità e assunti a tempo indeterminato dopo il 2011 a recuperare le somme perse.

Gli avvocati Bongarzone e Zinzi di ricorsiscuola.it hanno così trovato il pieno riscontro con quanto stabilito dai Giudici di Cassazione, in linea con quanto esposto in numerosi ricorsi proposti a tutela dei propri ricorrenti. Di seguito il link con la specifica relativa alla sentenza della Corte di Cassazione Gradone Stipendiale 3-8

In sintesi, la sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto:

  • il diritto di docenti e personale ATA ad una ricostruzione integrale della carriera;
  • il riconoscimento di tutti gli anni di servizio prestati in regime di precariato;
  • l’immissione nel gradone 3-8 (successivo a quello iniziale identificato come “0 – 2”)

Ne deriva uno scatto stipendiale che può essere quantificato in circa 200 Euro di maggiorazione rispetto alla mensilità base riconosciuta al personale scolastico neo assunto a TI.

Il cosiddetto SCATTO STIPENDIALE non è garantito in automatico dall’amministrazione ed è necessario far valere i propri diritti aderendo ai ricorsi pianificati dallo studio legale B&Z. Scopri come aderire al > Ricorso Recupero Gradone Stipendiale 0-2

Cosa si può ottenere ottenendo una vittoria in Tribunale?

  • il risarcimento di tutte le somme illegittimamente decurtate
  • il risarcimento delle somme non riconosciute.

Nello specifico tali incrementi non riconosciuti influiscono per svariate migliaia di euro e pesano mediamente per circa 200 euro sul valore dello stipendio percepito così come attribuito dall’amministrazione.

In effetti, il diritto ai docenti ed al personale ATA è stato pienamente riconosciuto ed il vantaggio economico derivante scaturisce dalla sommatoria delle differenze retributive non percepite e dalla mancata fruizione degli scatti stipendiali. Insomma quanto risparmiato dal Ministero è un diritto degli insegnanti e del personale tecnico amministrativo.

E’ pienamente verificata la seguente circostanza considerando uno stipendio medio di 1.300 Euro per gli assunti in ruolo sino al 2010:

  • dal 1° al 2° anno di servizio nessuno scatto stipendiale (gradone 0-2);
  • dal 3° all’8° anno di servizio scatto stipendiale del valore di EURO 300 (gradone 3-8);
  • dal 9° in poi di servizio a TI incremento di Euro 500 rispetto allo stipendio base di “ingresso”.

Questa, invece, la situazione economica per gli assunti a TI dal 2011 (con stipendio base di Euro 1.300):

  • dal 1° al 9° anno di servizio non sono previsti scatti stipendiali;
  • dal 9° anno di servizio a TI incremento di 500 euro rispetto allo stipendio base.

A conti fatti l’ammanco economico per docenti e personale ATA (relativamente agli immessi in ruolo dal 2011) e con almeno un anno di precariato è considerevole ed è possibile quantificarlo al netto di risarcimenti di tutte le somme illegittimamente decurtate o non riconosciute ammonta a varie migliaia di Euro.

Al ricorso possono aderire anche le migliaia di docenti immessi in ruolo nel 2015 in forza alla legge 107/ 2015 che così possono recuperare tutti gli incrementi stipendiali derivanti dalla mancata applicazione dello scatto stipendiale a partire dal terzo anno.

Gli interessati possono ricorrere gratuitamente se rientranti nelle condizioni economiche stabilite per legge e con una dichiarazione dei redditi non superiore agli 11mila euro. Scopri maggiori informazioni scopri come ottenere il Gratuito Patrocinio Ricorsi Scuola

Di seguito alcune indicazioni per aderire al ricorso.

Chi può partecipare al ricorso?

Al ricorso possono aderire:

  • Docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato a partire dal 2011;
  • Docenti e personale ATA che abbiano prestato almeno un anno di precariato (ovvero aver svolto una supplenza per 180 gg.)

Presso quale Tribunale verrà presentato il ricorso?

Il ricorso verrà presentato presso il tribunale territoriale competente e sottoposto all’attenzione del Giudice del Lavoro. Il ricorso sarà personale.

In fase emergenziale dovuta al COVID 19 come è possibile contattare lo studio legale di ricorsiscuola.it?

Basta cliccare il link https://www.ricorsiscuola.it/contatti/  e scoprire tutte le disponibilità per una consulenza a distanza: sicura e professionale. Sono attive tutte le modalità per permettere una consulenza a distanza.

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