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TAR Lazio: Filologia riconosciuta per A012 e A022

Vittoria al TAR Lazio: annullato diniego Filologia per le cdc A012 e A022

Con una significativa sentenza pubblicata il 1° agosto 2025, il TAR Lazio – Sezione Terza Bis ha accolto il ricorso patrocinato dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, annullando il provvedimento di diniego con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la domanda di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in Romania nel settore “Filologia”.

La sentenza rappresenta una svolta fondamentale nella giurisprudenza nazionale, in quanto riconosce – per la prima volta in modo esplicito – che il titolo romeno in Filologia, unitamente a una laurea italiana coerente e all’esperienza didattica maturata, può consentire l’accesso alle classi di concorso A012 (ex A12) e A022 (ex A22).

Il caso: rigetto del titolo e licenziamento immediato

La docente, laureata in Lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma e successivamente abilitata in Romania, aveva richiesto il riconoscimento del proprio percorso formativo per le classi A012, A022, A011 e A054. Tuttavia, il Ministero – con provvedimento prot. n. 2814 del 21.11.2024 – aveva rigettato la domanda, sostenendo che il percorso non rispondesse ai requisiti di cui alla Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE.

Contemporaneamente, con nota dell’Istituto comprensivo statale di Ceprano del 27/11/2024, le era stato risolto il contratto a tempo determinato, con conseguente esclusione dalle graduatorie e perdita dell’incarico.

Soltanto l’immediata azione giudiziaria promossa dallo studio legale ha consentito il reinserimento cautelare nelle GPS e la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Le motivazioni della sentenza: difetto di istruttoria e violazione del diritto UE

Il TAR, nella motivazione, ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso:

“La motivazione degli atti impugnati è molto generica, non chiarendo quale profilo del percorso estero sia radicalmente ostativo”.

“Tra i documenti in possesso del Ministero non vi era il piano degli studi effettuati dalla ricorrente in Romania, sicché appare dimostrato come il Ministero non abbia effettuato alcun confronto tra la formazione estera e quella italiana”.

Il Collegio ha evidenziato che l’Amministrazione ha omesso ogni forma di contraddittorio procedimentale, violando l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché i principi stabiliti dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE, secondo cui il riconoscimento dei titoli esteri deve avvenire tenendo conto non solo del percorso formativo, ma anche delle esperienze professionali e didattiche maturate in Italia.

In particolare, il TAR ha chiarito:

“L’Amministrazione deve fare riferimento non solo al titolo abilitativo estero, ma anche al complesso delle esperienze abilitanti, formative e/o pratiche del richiedente, comprese quelle acquisite in Italia”.

Il titolo in Filologia: una base idonea per l’insegnamento delle discipline letterarie

Un passaggio fondamentale della sentenza riguarda il riconoscimento implicito della validità del titolo in Filologia, conseguito in Romania, per l’accesso all’insegnamento nelle classi A012 e A022, ove supportato da un titolo accademico italiano coerente e dall’esperienza d’insegnamento.

“Non sussiste a priori una barriera insormontabile al riconoscimento dei titoli esteri rumeni che afferiscono alla Filologia, non risultando dimostrato che sia impossibile colmare le lacune che caratterizzano tale titolo facendo riferimento all’esperienza nazionale e adottando misure compensative”.

Il TAR ha affermato che l’Amministrazione non può basare il diniego su affermazioni astratte e non contestualizzate, e che la valutazione del titolo deve essere ancorata a criteri oggettivi, coerenti e trasparenti.

Diritto al risarcimento del danno per licenziamento illegittimo

Il licenziamento subito dalla docente, determinato sulla base di un diniego ora annullato per vizi istruttori e di motivazione, costituisce un illecito provvedimentale produttivo di danno.

Grazie al tempestivo intervento legale, la docente è stata reinserita cautelarmente in graduatoria, ma ha comunque subito un pregiudizio economico e professionale, che ora può essere fatto valere in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e mancata retribuzione.

Lo studio legale seguirà il caso anche nella fase esecutiva della sentenza, finalizzata alla piena soddisfazione del credito e all’eventuale azione per il risarcimento integrale.

Per aderire ai ricorsi e ricevere tutta la modulistica automatizzata via ricorsiscuola.info@gmail.com oppure contattare il numero via whatsapp 3505232808

Leggi un altro caso di risarcimento vinto: Docente risarcita con 22.800 euro per esclusione da ruolo

La tutela legale è essenziale per far valere i propri diritti: grazie alla professionalità degli avv.ti Bongarzone e Zinzi, anche un diniego apparentemente definitivo può essere annullato.

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