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	<title>personale ata Archivi - Ricorsi Scuola</title>
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	<description>Tutti i principali ricorsi del mondo della scuola</description>
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		<title>Servizio pre-ruolo ATA: il Tribunale riconosce il diritto all’integrale anzianità e alle differenze retributive</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[pre-ruolo ata]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante Vittoria sul Riconoscimento Integrale del Servizio Pre-Ruolo per il Personale ATA Una nuova e significativa sentenza del Tribunale del Lavoro conferma il diritto del personale<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Importante Vittoria sul Riconoscimento Integrale del Servizio Pre-Ruolo per il Personale ATA</h2>
<p>Una nuova e significativa sentenza del Tribunale del Lavoro conferma il diritto del personale ATA a ottenere il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, in conformità con la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.</p>
<h3>La Sentenza: Un Passo Avanti per il Personale ATA</h3>
<p>Il Tribunale ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico stabilizzato, che aveva richiesto il riconoscimento dell&#8217;intero periodo di servizio svolto con contratti a tempo determinato. L&#8217;amministrazione, applicando la normativa nazionale, aveva invece computato solo parzialmente gli anni pre-ruolo, con un limite massimo di quattro anni e una riduzione per il periodo successivo. Il giudice ha ritenuto tale limitazione in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, confermando che il personale a termine non può essere trattato in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato.</p>
<p>Grazie a questa sentenza, il ricorrente ha ottenuto il diritto al riconoscimento pieno dell&#8217;anzianità di servizio maturata prima dell&#8217;immissione in ruolo, con il conseguente adeguamento della progressione stipendiale e il pagamento delle differenze retributive maturate.</p>
<h3>Perché questa Sentenza è Fondamentale?</h3>
<ul>
<li>Conferma che la limitazione del riconoscimento dell&#8217;anzianità pre-ruolo è illegittima.</li>
<li>Si fonda sul principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.</li>
<li>Può essere applicata a tutti i lavoratori ATA e docenti che hanno avuto contratti a termine prima dell&#8217;immissione in ruolo.</li>
</ul>
<h3>Recupero dell&#8217;Anno 2013: Un&#8217;Opportunità da Non Perdere</h3>
<p>Invitiamo tutto il personale scolastico a presentare ricorso per ottenere il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e, in particolare, per il recupero dell&#8217;anno 2013, che attualmente viene escluso dalla progressione di carriera a causa del blocco contrattuale. Il nostro studio ha già ottenuto numerose vittorie sul riconoscimento dei periodi pre-ruolo, confermando il diritto dei lavoratori al recupero dell&#8217;anzianità e alle relative differenze retributive.</p>
<p><strong>Per approfondire:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittorie-docenti"><strong>Vittorie precedenti su ricorsi per il riconoscimento del servizio pre-ruolo per i docenti</strong></a></li>
<li><a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittorie-ata"><strong>Vittorie per il personale ATA sul riconoscimento dell&#8217;anzianità</strong></a></li>
<li><a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-blocco-2013-personale-scolastico/"><strong>Ricorso per il recupero dell&#8217;anno 2013</strong></a></li>
</ul>
<h3>Come Agire Subito</h3>
<p>Se hai prestato servizio con contratti a tempo determinato prima della tua immissione in ruolo e vuoi ottenere il riconoscimento integrale dell&#8217;anzianità lavorativa, <strong>contattaci immediatamente per avviare il tuo ricorso</strong>.</p>
<p><a href="https://www.ricorsiscuola.it/contatti"><strong>Prenota una consulenza gratuita per la verifica del tuo caso</strong></a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Leva Militare: 12 Punti GPS Docenti 6 Personale ATA</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/leva-militare-12-punti-gps-docenti-6-personale-ata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 08:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[leva militare]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[servizio militare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il servizio militare vale fino a 12 punti nelle GPS docenti e 6 per il personale ATA. “Non è necessario aver espletato il servizio in costanza<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Il servizio militare vale fino a 12 punti nelle GPS docenti e 6 per il personale ATA.</h2>
<h3 style="text-align: center;">“Non è necessario aver espletato il servizio in costanza di nomina”</h3>
<h3 style="text-align: center;"><em>E’ possibile riscattare il servizio di leva o il servizio civile per ottenere una annualità di servizio scolastico valevole anche nella ricostruzione della carriera</em></h3>
<p>Lo <a href="https://www.ricorsiscuola.it">studio legale B&amp;Z di ricorsiscuola.it</a> ha programmato una finestra di adesione dedicata al personale scolastico che voglia riscattare il servizio di leva e far valere l’anno prestato al servizio dello Stato quale effettivo servizio prestato nella scuola pubblica.</p>
<p>Numerose le sentenze positive ottenute dai ricorrenti assistiti dallo studio legale degli avvocati Bongarzone e Zinzi la cui attività a tutela del personale scolastico (maggiori info &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/?s=militare">vittorie leva militare</a>).</p>
<p>Le decisioni assunte dai giudici hanno confermato quanto di fatto stabilito in termini di legge ovvero che il servizio militare è equiparato ad una annualità scolastica. E’ possibile consultare l’orientamento dei giudici in merito al riconoscimento del servizio militare &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/servizio-militare-12-punti-in-piu-sulle-graduatorie/">Servizio Militare 12 Punti in più sulle Graduatorie</a>.</p>
<p>In merito si è espressa anche la corte di Cassazione, sul personale docente, che ha ritenuto il servizio prestato presso lo Stato quale utile ai fini dell&#8217;avanzamento di carriera oltre che come riconoscimento di punteggio sia nelle graduatorie GPS che in quelle d&#8217;istituto.</p>
<h3>Come fare per riscattare il servizio militare?</h3>
<p>È necessario produrre opportuno ricorso che sarà discusso presso il tribunale del lavoro territorialmente competente</p>
<h3>L&#8217;amministrazione scolastica riconosce l&#8217;ufficio il servizio militare quale annualità scolastica?</h3>
<p>No. E? necessario produrre un ricorso. Dettagli sul ricorso &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/leva-militare-ricorso-punteggio/">Leva Militare Ricorso Punteggio</a>.</p>
<h3>Chi può accedere ai ricorsi di ricorsiscuola.it?</h3>
<p>La annualità militare può essere riscattata sia dal personale docente che dà personale ATA (scopri di più &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/leva-militare-valutazione-servizio-graduatorie-ata-24-mesi/">Leva Militare Valutazione Servizio Graduatorie ATA 24 Mesi</a>).</p>
<p>La Naja è dunque riconosciuta a tutti gli effetti ed in termini di legge quale piena annualità di servizio e può essere considerata sia nelle graduatorie d&#8217;istituto per i docenti con contratto a tempo indeterminato che nelle GPS per gli insegnanti precari.</p>
<p>Allo stesso tempo possono aderire al ricorso anche i collaboratori scolastici ed il personale tecnico amministrativo. Anche in questo caso lo studio legale B&amp;Z ha ottenuto numerose sentenze positive a favore dei propri ricorrenti (maggiori dettagli &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-riconosciuto-servizio-militare-per-il-personale-ata-a-milano/">Vittoria: Riconosciuto Servizio Militare per il Personale ATA</a>).</p>
<p>Le disposizioni del MIM risultano illegittime rispetto al mancato riconoscimento del servizio militare prestato “non in costanza di nomina” viste le pronunce della Corte di Cassazione che ha chiarito il diritto al riconoscimento della naja (o servizio civile per gli obiettori di coscienza) in materia di valutazione di titoli nelle graduatorie.</p>
<p>Il Ministero, non ha chiarito la questione nei decreti emanati per l’aggiornamento delle graduatorie precisando che sarebbe stata riconosciuta l’annualità del servizio militare ai soli docenti che avessero reso il servizio in costanza di nomina.</p>
<blockquote><p>&lt;<em>C’è anche una precisa indicazione nel Testo Unico della scuola <strong>– hanno chiarito i legali di ricorsiscuola.it </strong>– che sancisce il diritto al riconoscimento del periodo di servizio di leva valido a tutti gli effetti quale annualità di servizio scolastico&gt;</em></p>
<p><em>&lt;Appare evidente – <strong>hanno spiegato gli avvocati Bongarzone e Zinzi</strong> – che tale criterio adottato dal MIM lascia trasparire una chiara illegittimità, come peraltro verificato nei massimi consessi amministrativi nazionali, tra coloro che hanno espletato il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento o comunque alle dipendenze del MIM e quanti, invece, hanno svolto la naja in un periodo precedente e non in costanza di nomina&gt;</em></p></blockquote>
<p>Per aderire ai ricorsi e per ricevere chiarimenti è possibile contattare i reapiti presenti al link &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/contatti/">Contatta Ricorsi Scuola</a></p>
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		<title>Domande di Mobilità Provinciali ed Interprovinciali</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/domande-di-mobilita-provinciali-ed-interprovinciali/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell&#8217;Istruzione ha definito nel dettaglio i criteri e le restrizioni cui deve attenersi il personale scolastico per la presentazione delle domande di mobilità provinciali<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Il Ministero dell&#8217;Istruzione ha definito nel dettaglio i criteri e le restrizioni cui deve attenersi il personale scolastico per la presentazione delle domande di mobilità provinciali ed interprovinciali.</h2>
<h3 style="text-align: center;">Domanda di trasferimento: per gli insegnanti termine ultimo per la presentazione dell’istanza il prossimo 21 marzo, gli ATA invece potranno chiedere trasferimento dal 17 marzo al 3 aprile</h3>
<p>Le domande di mobilità per i docenti saranno attive dal 6 al 21 di marzo 2023 ed è possibile redigerla attraverso gli appositi portali dedicati al comparto scolastico, analogamente, dal 17 e sino al 3 aprile saranno aperte le finestre di compilazione delle istanze riservate al personale ATA (maggiori dettagli &gt; <a href="https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024" target="_blank" rel="noopener">Ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 &#8211; procedure di mobilità personale docente, educativo e ATA &#8211; MIUR</a>).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Possono presentare domanda di trasferimento e dunque rientrare nella mobilità per l&#8217;anno scolastico 2023-2024 i docenti che abbiano superato l&#8217;anno di prova condizione necessaria e vincolante per poter partecipare alla mobilità stessa.</strong></span></p>
<p>Altri punti che limitano l’accesso alla mobilità sono relativi a coloro che hanno ottenuto un trasferimento puntuale lo scorso anno scolastico e non possono usufruirne per l&#8217;anno 2023-2024.</p>
<p>Aperte invece restano le posizioni per quanti hanno ottenuto un trasferimento indicando una sede provinciale o comunque esprimendo una preferenza comunale ma non puntuale.</p>
<p>Lo staff del legale di ricorsiscuola.it anche quest’anno ha definito quale unità di supporto dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori del comparto scolastico con contratti a tempo indeterminato.</p>
<p>In particolare tramite lo studio legale B&amp;Z di ricorsiscuola.it oltre che impugnare determinazione errate o dinieghi per gli aventi diritto in fase di mobilità (anche su tali aspetti sono stati numerosi gli <a href="https://www.ricorsiscuola.it/storica-vittoria-precedenza-alla-mobilita-su-tutti-i-posti-vacanti-e-disponibili/">accoglimenti da parte dei giudici ed in particolare in merito alla disponibilità dei posti comunque da assegnare in fase di mobilità</a> ).</p>
<p>E’ possibile attivare il ricorso chiedendo la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni in ruolo (leggi la nostra sentenza: <a href="https://www.ricorsiscuola.it/storica-vittoria-precedenza-alla-mobilita-su-tutti-i-posti-vacanti-e-disponibili/">Vittoria storica: precedenza alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili</a>)</p>
<p>Inoltre è possibile richiedere l’accertamento del diritto al recupero dell’intero pre-ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo mediante una verifica della ricostruzione di carriera: per verificare gratuitamente il diritto al recupero di differenze retributive, INVIACI a mezzo email all’indirizzo <a href="mailto:ricorsiscuola.info@gmail.com">ricorsiscuola.info@gmail.com</a>, COPIA DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Vittoria: 6 Punti in Graduatoria ATA per la Leva Militare</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-6-punti-in-graduatoria-ata-per-la-leva-militare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leva militare]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria Ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Confermato l’orientamento positivo: spettano 6 punti aggiuntivi in graduatoria per aver svolto il servizio militare.  Anche il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso dello studio B&#38;Z:<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-6-punti-in-graduatoria-ata-per-la-leva-militare/">Vittoria: 6 Punti in Graduatoria ATA per la Leva Militare</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Confermato l’orientamento positivo: spettano 6 punti aggiuntivi in graduatoria per aver svolto il servizio militare.</h2>
<h3 style="text-align: center;"><strong> </strong>Anche il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso dello studio B&amp;Z: l’anno di leva è equiparato ad un anno di servizio scolastico. Collaboratori scolastici e personale tecnico amministrativo possono aumentare il punteggio in graduatoria.</h3>
<p><strong>I Giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli accolgono il ricorso degli avvocati Bongarzone e Zinzi e confermano che il servizio militare è equiparabile ad un’annualità di servizio scolastico in termini di punteggio nelle graduatorie di riferimento per i collaboratori scolastici e per il personale tecnico amministrativo.</strong></p>
<p>L’importante sentenza emessa nella giornata di ieri conferma la tesi sostenuta dai rappresentanti dello studio legale B&amp;Z e nello specifico conferma la condanna del Ministero dell’Istruzione a vantaggio del ricorrente che può vantare il diritto di incrementare il proprio punteggio nelle graduatorie provinciali di ulteriori 6 punti oltre quelli maturati per titoli e servizi e precedentemente dichiarati.</p>
<p>In sostanza i Giudici della seconda sezione Lavoro del tribunale partenopeo hanno condannato il Ministero ad ottemperare l’aggiornamento del punteggio in graduatoria del ricorrente, iscritto nelle graduatorie provinciali della provincia di Caserta, rispetto al punteggio dichiarato di ulteriori 6 punti. In sostanza i Giudici hanno dichiarato la sovrapponibilità del servizio militare con quello scolastico pur non essendo stato svolto in costanza di nomina. Con la conseguente condanna del Ministero che non aveva provveduto alla valutazione del servizio di leva dichiarato dal ricorrente.</p>
<p>Per gli avvocati di ricorsiscuola.it tale sentenza rappresenta un’ulteriore vittoria dopo quella ottenuta presso il Tribunale di Roma  (leggi la notizia <a href="https://www.ricorsiscuola.it/leva-militare-personale-ata-riconosciuti-6-punti-dal-tribunale-di-roma/">Leva Militare Personale ATA Riconosciuti 6 Punti dal Tribunale di Roma</a>)</p>
<p>Gli stessi avvocati Bongarzone e Zinzi (a margine della sentenza hanno precisato come &lt;La Corte di Cassazione ha ben evidenziato che il servizio di leva o il servizio civile sono da considerarsi globalmente anche se svolti in un periodo non concomitante con il rapporto di lavoro scolastico&gt;</p>
<p>Sulla scorta della pronuncia della Corte ed in base ad una minuziosa ricostruzione degli aspetti giuridico – amministrativi i legali dello studio B&amp;Z hanno dettagliatamente formalizzato uno specifico ricorso che di fatto, stando alle sentenze dei numerosi tribunali, hanno annullato le resistenze del MI che tende a non riconoscere formalmente il servizio militare come annualità di servizio scolastico. Per maggiori informazioni e dettagli &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/leva-militare-personale-ata-ricorso-punteggio/">Ricorso Punteggio Leva Militare Personale ATA</a></p>
<h3>Il servizio di leva e quello civile sono entrambi da considerarsi validi ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio?</h3>
<p>Si. Per ottenere ulteriori 6 punti in graduatoria bisogna aver svolto il servizio militare o il servizio civile.</p>
<h3>Il servizio di leva o civile devono essere stati svolti in periodo di concomitanza con quello scolastico?</h3>
<p>No. Come precisato anche dalla Corte di Cassazione.<strong> </strong></p>
<h3>Chi può aderire al ricorso?</h3>
<p>Il ricorso predisposto è aperto a tutto il personale scolastico ed ATA. La condizione è che all’atto del ricorso il ricorrente abbia terminato il servizio militare o civile.</p>
<h3>Anche i docenti possono aderire al ricorso per il riconoscimento del servizio militare ai fini delle Graduatorie scolastiche?</h3>
<p>Si. C’è un ricorso riservato ai docenti che come gli ATA possono riscattare il servizio dei leva o civile prestato anche non n costanza di nomina. Maggiori informazioni &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-il-servizio-di-leva-obbligatoria-vale-12-punti/">Vittoria il Servizio di Leva Militare Obbligatoria Vale 12 Punti in Graduatoria</a>.</p>
<h3>Quanto costa il ricorso?</h3>
<p>Per aderire al ricorso e conoscere i costi per il personale Ata: <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/leva-militare-ricorso-punteggio/">Leva Militare Ricorso Punteggio</a> |  <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/leva-militare-personale-ata-ricorso-punteggio/">Leva Militare Personale ATA Ricorso Punteggio</a></p>
<p>Per il personale docente:</p>
<p>E’ possibile ricorrere anche gratuitamente usufruendo del Pro Bono, ovvero del gratuito patrocinio. A tal proposito lo studio B&amp;Z di ricorsiscuola.it ha predisposto una specifica sintesi che si può visionare &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/il-patrocinio-a-spese-dello-stato/">Ottieni il Gratuito Patrocinio</a></p>
<h3>Come contattare lo studio per informazioni ed adesioni?</h3>
<p>E’ possibile farlo contattando i recapiti nella pagina <a href="https://www.ricorsiscuola.it/contatti/">Contatta Ricorsi Scuola</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-6-punti-in-graduatoria-ata-per-la-leva-militare/">Vittoria: 6 Punti in Graduatoria ATA per la Leva Militare</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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		<item>
		<title>Ricostruzione carriera: vittoria in Corte d’Appello</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/ricostruzione-carriera-vittoria-in-corte-d-appello/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[max]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 10:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[ricostruzione carriera]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero del servizio di ruolo dalla Corte d’Appello di Roma che ha confermato la sentenza di<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricostruzione-carriera-vittoria-in-corte-d-appello/">Ricostruzione carriera: vittoria in Corte d’Appello</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero del servizio di ruolo dalla Corte d’Appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado</h2>
<h3 style="text-align: center;">Condannato il MI che si era opposto alla prima sentenza del Tribunale del Lavoro di Frosinone. Per i legali dello studio B&amp;Z arriva l’ennesima vittoria presso la Corte d’Appello di Roma in favore del collaboratore scolastico.</h3>
<h3 style="text-align: center;">Il ricorso è aperto anche al personale docente e a tutto il personale Ata di ruolo.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai fini della ricostruzione della carriera valgono tutti i servizi pre-ruolo prestati nella scuola pubblica. La sentenza emessa dai Giudici della Corte d’Appello di Roma, cui si sono appellati i legali del Ministero dell’Istruzione, conferma la tesi sostenuta dagli <strong>avvocati Bongarzone e Zinzi di ricorsiscuola.it</strong> e condanna lo stesso ministero di viale Trastevere al riconoscimento integrale della carriera. Un riconoscimento del servizio che di conseguenza permette ai dipendenti di ottenere l’inserimento al gradone stipendiale più alto.</p>
<p>Dunque i docenti ed il personale Ata immesso in ruolo che vanta almeno 5 anni di servizio pre-ruolo può proporre ricorso per l’integrale ricostruzione della carriera: scopri come partecipare al <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">Ricorso Ricostruzione di Carriera</a></p>
<p>Mentre il personale Docente e Ata immesso in ruolo dopo il 2011 può ricorrere per ottenere il gradone stipendiale 0-2 Ulteriori approfondimenti al link &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/collaboratore-scolastico-vince-in-tribunale-sul-gradone-0-2-e-collocato-in-fascia-3-8/">Collaboratore Scolastico Vince in Tribunale sul Gradone 0-2 e collocato in Fascia 3-8 </a></p>
<p>La sentenza di secondo grado, ha riguardato una dipendente scolastica, inquadrata quale ATA, che lo scorso anno aveva presentato ricorso per far valere i propri diritti rispetto al riconoscimento integrale di tutti gli anni di servizio prestati e dunque per il calcolo effettivo degli anni di servizio ai fini della ricostruzione della carriera. Il ricorso presentato presso la sezione lavoro del Tribunale di Frosinone era stato accolto in toto ma i legali del MI non accettando la sentenza hanno presentato ricorso presso la Corte d’Appello di Roma cercando di ribaltare la sentenza. Una sentenza che invece ha confermato la decisione dei giudici del Tribunale del Lavoro frusinate relegando alla sconfitta lo stesso Ministero che oltre a dover riconoscere in pieno la ricostruzione della carriera della ricorrente secondo i prospetti presentati dovrà fronteggiare anche le spese che la stessa ha dovuto sostenere.</p>
<p>Così è stata ribadita la tesi per cui la giurisprudenza ha fatto ampia chiarezza circa il pieno riconoscimento del servizio prestato ed il diritto ad essere inseriti nel gradone stipendiale successivo come specificato a più riprese anche dagli esperti di ricorsiscuola.it Maggiori informazioni &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/collaboratore-scolastico-vince-in-tribunale-sul-gradone-0-2-e-collocato-in-fascia-3-8/">Collaboratore Scolastico Vince in Tribunale sul Gradone 0-2 e collocato in Fascia 3-8 </a></p>
<p>Il ricorso predisposto dallo staff legale dello studio B&amp;Z ha inoltre confermato la piena rispondenza ai dettami di legge oltre ad essere incardinato nello specifico rispetto alle indicazioni emanate dalla Corte di Cassazione che nella scorsa primavera si è espressa proprio in merito alla ricostruzione della carriera dei dipendenti scolastici.  I Giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione hanno fatto piena chiarezza sul conteggio deli anni di servizio scolastico.<br />
La tesi degli avvocati Bongarzone e Zinzi di ricorsiscuola.it ha trovato rispondenza nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che si è espressa nelle scorse settimane in merito alla validità del servizio prestato dai docenti ai fini della La ricostruzione della carriera integrale, ben diversa da quella che d’ufficio riconosce il MI, rappresenta un vantaggio economico oltre che amministrativo e positivamente sulla posizione di ciascun docente ed in merito sono numerose le <a href="https://www.ricorsiscuola.it/?s=ricostruzione+carriera">sentenze passate in giudicato</a>.</p>
<p><strong><em><u>Il Miur, riconosce solo parzialmente l’anzianità di servizio e calcolando solo in percentuale il servizio prestato in regime di “pre – ruolo”.</u></em></strong></p>
<p>Per poter rivendicare i propri diritti, costituzionalmente riconosciuti dagli organi di giustizia amministrativa più autorevoli, è necessario presentare un ricorso specifico. Per ulteriori informazioni in merito al ricorso per aderire visita il <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/"><em><strong>RICORSO SULLA RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA CARRIERA</strong></em></a>  per ulteriori informazioni, tempistiche e scadenze <a href="https://www.ricorsiscuola.it/contatti/">Contatta i legali di ricorsiscuola.it</a></p>
<p>Lo studio legale B&amp;Z rimane attivo anche in regime di restrizioni in vigore per fronteggiare la pandemia del Sars Cov 2. Ulteriori informazioni e contatti &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/lo-studio-bz-non-si-ferma-aggiornamenti-sul-covid19/">Contatta lo Studio</a></p>
<h3>Chi può aderire al ricorso?</h3>
<p>Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato.</p>
<h3>Quante annualità di servizio si possono riscattare?</h3>
<p>E’ possibile riscattare tutti gli anni di servizio prestati ed ottenere il riconoscimento integrale degli stessi.</p>
<h3>E’ possibile riscattare anche gli anni pre ruolo?</h3>
<p>Si, è possibile.</p>
<h3>Presso quale Tribunale si presenta il ricorso?</h3>
<p>Il ricorso verrà presentato al Giudice del Lavoro del Tribunale territorialmente competente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricostruzione-carriera-vittoria-in-corte-d-appello/">Ricostruzione carriera: vittoria in Corte d’Appello</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Collaboratore scolastico vince in Tribunale sul gradone 0-2 e collocato in fascia 3-8</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/collaboratore-scolastico-vince-in-tribunale-sul-gradone-0-2-e-collocato-in-fascia-3-8/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[max]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 14:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il personale ATA ha diritto ad essere inserito nel gradone stipendiale “3-8” che permette un incremento medio di 200 Euro su singola mensilità Il ricorso a<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/collaboratore-scolastico-vince-in-tribunale-sul-gradone-0-2-e-collocato-in-fascia-3-8/">Collaboratore scolastico vince in Tribunale sul gradone 0-2 e collocato in fascia 3-8</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Il personale ATA ha diritto ad essere inserito nel gradone stipendiale “3-8” che permette un incremento medio di 200 Euro su singola mensilità</h2>
<h3 style="text-align: center;"><em>Il ricorso a firma B&amp;Z, aperto anche ai docenti, oltre che al personale Ata (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici) è stato accolto anche in considerazione della pronuncia della Corte di Cassazione</em></h3>
<p>La Corte di Cassazione ha sancito la legittimità delle richieste del personale scolastico (Ata e docenti) con servizio pregresso di almeno un anno nelle istituzioni scolastiche prima del 2011, poi immessi in ruolo, ad ottenere il cd. gradone 0-2. In particolare è sancito il diritto a coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno un’annualità e assunti a tempo indeterminato dopo il 2011 a recuperare le somme perse.</p>
<p>Gli avvocati Bongarzone e Zinzi di ricorsiscuola.it hanno così trovato il pieno riscontro con quanto stabilito dai Giudici di Cassazione, in linea con quanto esposto in numerosi ricorsi proposti a tutela dei propri ricorrenti. Di seguito il link con la specifica relativa alla sentenza della <a href="https://www.ricorsiscuola.it/personale-docente-ed-ata-chiarito-il-diritto-di-essere-inseriti-nel-gradone-stipendiale-3-8/">Corte di Cassazione Gradone Stipendiale 3-8</a></p>
<p><strong>In sintesi, la sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto:</strong></p>
<ul>
<li>il diritto di docenti e personale ATA ad una ricostruzione integrale della carriera;</li>
<li>il riconoscimento di tutti gli anni di servizio prestati in regime di precariato;</li>
<li>l’immissione nel gradone 3-8 (successivo a quello iniziale identificato come “0 – 2”)</li>
</ul>
<p>Ne deriva uno <strong>scatto stipendiale che può essere quantificato in circa 200 Euro</strong> di maggiorazione rispetto alla mensilità base riconosciuta al personale scolastico neo assunto a TI.</p>
<p>Il cosiddetto SCATTO STIPENDIALE non è garantito in automatico dall’amministrazione ed è necessario far valere i propri diritti aderendo ai ricorsi pianificati dallo studio legale B&amp;Z. Scopri come aderire al &gt; <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-recupero-gradone-stipendiale-0-2/">Ricorso Recupero Gradone Stipendiale 0-2</a></p>
<p><strong>Cosa si può ottenere ottenendo una vittoria in Tribunale?</strong></p>
<ul>
<li>il risarcimento di tutte le somme illegittimamente decurtate</li>
<li>il risarcimento delle somme non riconosciute.</li>
</ul>
<p>Nello specifico tali incrementi non riconosciuti influiscono per svariate migliaia di euro e pesano mediamente <strong><em><u>per circa 200 euro sul valore dello stipendio</u></em></strong> percepito così come attribuito dall’amministrazione.</p>
<p>In effetti, il diritto ai docenti ed al personale ATA è stato pienamente riconosciuto ed il vantaggio economico derivante scaturisce dalla sommatoria delle differenze retributive non percepite e dalla mancata fruizione degli scatti stipendiali. Insomma quanto risparmiato dal Ministero è un diritto degli insegnanti e del personale tecnico amministrativo.</p>
<p><strong>E’ pienamente verificata la seguente circostanza considerando uno stipendio medio di 1.300 Euro per gli assunti in ruolo sino al 2010:</strong></p>
<ul>
<li><strong><em><u>dal 1° al 2° anno</u></em></strong><strong><em> di servizio <u>nessuno scatto stipendiale</u> (gradone 0-2);</em></strong></li>
<li><strong><em><u>dal 3° all’8° anno</u></em></strong><strong><em> di servizio scatto stipendiale del valore di <u>EURO 300</u> (gradone 3-8);</em></strong></li>
<li><strong><em>dal 9° in poi di servizio a TI incremento di Euro 500 rispetto allo stipendio base di “ingresso”.</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Questa, invece, la situazione economica per gli assunti a TI dal 2011 (con stipendio base di Euro 1.300):</strong></p>
<ul>
<li><strong><em><u>dal 1° al 9° anno</u></em></strong><strong><em> di servizio </em></strong><strong><em><u>non sono previsti scatti stipendiali</u></em></strong><strong><em>;</em></strong></li>
<li><strong><em><u>dal 9° anno di servizio</u></em></strong><strong><em> a TI incremento di 500 euro rispetto allo stipendio base.</em></strong></li>
</ul>
<p>A conti fatti l’ammanco economico per docenti e personale ATA (relativamente agli immessi in ruolo dal 2011) e con almeno un anno di precariato è considerevole ed è possibile quantificarlo al netto di risarcimenti di tutte le somme illegittimamente decurtate o non riconosciute ammonta a varie migliaia di Euro.</p>
<p>Al ricorso possono aderire anche le migliaia di docenti immessi in ruolo nel 2015 in forza alla legge 107/ 2015 che così possono recuperare tutti gli incrementi stipendiali derivanti dalla mancata applicazione dello scatto stipendiale a partire dal terzo anno.</p>
<p>Gli interessati possono ricorrere gratuitamente se rientranti nelle condizioni economiche stabilite per legge e con una dichiarazione dei redditi non superiore agli 11mila euro. Scopri maggiori informazioni scopri come ottenere il <a href="https://www.ricorsiscuola.it/scopri-come-ottenere-il-gratuito-patrocinio-pro-bono/">Gratuito Patrocinio Ricorsi Scuola</a></p>
<p><strong>Di seguito alcune indicazioni per aderire al ricorso.</strong></p>
<h3>Chi può partecipare al ricorso?</h3>
<p>Al ricorso possono aderire:</p>
<ul>
<li>Docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato a partire dal 2011;</li>
<li>Docenti e personale ATA che abbiano prestato almeno un anno di precariato (ovvero aver svolto una supplenza per 180 gg.)</li>
</ul>
<h3>Presso quale Tribunale verrà presentato il ricorso?</h3>
<p>Il ricorso verrà presentato presso <strong><em><u>il tribunale territoriale competente</u></em></strong> e sottoposto all’attenzione del Giudice del Lavoro. Il ricorso sarà personale.</p>
<p><strong>In fase emergenziale dovuta al COVID 19 come è possibile contattare lo studio legale di ricorsiscuola.it?</strong></p>
<p>Basta cliccare il link <a href="https://www.ricorsiscuola.it/contatti/">https://www.ricorsiscuola.it/contatti/</a>  e scoprire tutte le disponibilità per una consulenza a distanza: sicura e professionale. Sono attive tutte le modalità per permettere una consulenza a distanza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/collaboratore-scolastico-vince-in-tribunale-sul-gradone-0-2-e-collocato-in-fascia-3-8/">Collaboratore scolastico vince in Tribunale sul gradone 0-2 e collocato in fascia 3-8</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Temporizzazione: Passaggio di Ruolo Docenti e ATA</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/temporizzazione-passaggio-di-ruolo-docenti-e-ata/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 17:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[temporizzazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TEMPORIZZAZIONE: PASSAGGIO DA RUOLO INFERIORE A SUPERIORE E DIRITTO A DIFFERENZE STIPENDIALI Che cos’è la temporizzazione e a chi si applica? La temporizzazione è ad oggi<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>TEMPORIZZAZIONE: PASSAGGIO DA RUOLO INFERIORE A SUPERIORE E DIRITTO A DIFFERENZE STIPENDIALI</strong></h2>
<h3>Che cos’è la temporizzazione e a chi si applica?</h3>
<p>La temporizzazione è ad oggi ancora applicata nei passaggi di ruolo nell’ambito del comparto, ovvero al personale della scuola che passa da un livello all’altro: da insegnante a dirigente, da docente primaria a docente secondaria.</p>
<p>In altri termini, il Ministero dell’Istruzione, a seguito del passaggio di ruolo effettuato da un insegnante di scuola elementare che transita alle scuole superiori, applica un trattamento economico più basso rispetto a quello spettante.</p>
<p>Ed invero, se il trattamento economico con la temporizzazione può risultare momentaneamente più favorevole, successivamente è più vantaggioso applicare il criterio utilizzato per ricostruzione di carriera.</p>
<p>Al raggiungimento delle anzianità previste per i diversi ordini di scuola, la parte inizialmente attribuita ai soli fini economici diviene interamente valida per il raggiungimento delle successive fasce stipendiali, consentendo il passaggio alla fascia successiva.</p>
<p>All&#8217;atto della conferma in ruolo, e nei mesi successivi, deve essere perciò possibile che il docente sia considerato libero di decidere, secondo il principio del trattamento più favorevole, quale provvedimento ritenere preponderante in base all’effettivo vantaggio economico attribuito.</p>
<p>Ad oggi, sia il Miur che la Ragioneria dello Stato, anche a causa di un difetto dei rispettivi sistemi informatici, <strong><u>non consentono al docente che effettua il passaggio di ruolo di ottenere la ricostruzione sostitutiva alla temporizzazione</u></strong>, ritenendo che nel breve periodo sia più vantaggiosa la temporizzazione, e dunque senza guardare alle proiezioni future.</p>
<p>Per il docente che si trovi in una tale situazione, l’unica via per far valere i propri diritti è adire le vie giudiziali, facendo leva sulla vantaggiosità della ricostruzione in luogo della temporizzazione.</p>
<p>In senso favorevole numerose pronunce sia della giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra tutte la numero 9144 del 2016 a Sezioni Unite), nonché varie pronunce dei Tribunali, <strong>ottenute con vittoria dello Studio Legale B&amp;Z – società tra Avvocati.</strong></p>
<p><strong>Lo <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Studio Legale B&amp;Z</a> predispone ricorsi specifici volti ad ottenere l’applicazione della ricostruzione di carriera in luogo della temporizzazione, previa valutazione dell’effettivo vantaggio.</strong></p>
<p>Al ricorso può aderire qualunque docente che abbia ottenuto un passaggio di ruolo nell’ambito del comparto, e che si sia visto rifiutare la ricostruzione di carriera con conferma della sola temporizzazione.</p>
<p>Il procedimento verrà incardinato davanti al Giudice competente per territorio, a cui sarà richiesto di pronunciarsi per l’applicazione del provvedimento di ricostruzione in virtù del principio del trattamento economico più favorevole.</p>
<p>Avv. Paolo Zinzi<br />
Avv. Silvia Panzeri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/temporizzazione-passaggio-di-ruolo-docenti-e-ata/">Temporizzazione: Passaggio di Ruolo Docenti e ATA</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>RDP &#8211; Attribuzione Retribuzione Professionale Docenti e Ata Precari</title>
		<link>https://www.ricorsiscuola.it/rdp-attribuzione-retribuzione-professionale-docenti-e-ata-precari/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[max]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[docenti precari]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[RDP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hai svolto supplenze brevi? Hai diritto a recuperare circa 170 Euro al mese. Lo studio legale B&#38;Z ha predisposto ulteriori finestre per l’adesione al ricorso riservato<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/rdp-attribuzione-retribuzione-professionale-docenti-e-ata-precari/">RDP &#8211; Attribuzione Retribuzione Professionale Docenti e Ata Precari</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Hai svolto supplenze brevi? Hai diritto a recuperare circa 170 Euro al mese.</h2>
<h3 style="text-align: center;">Lo studio legale B&amp;Z ha predisposto ulteriori finestre per l’adesione al ricorso riservato ai docenti precari ed al personale Ata precario che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.</h3>
<p><strong>I docenti precari ed il personale Ata precario che hanno sostenuto nella propria carriera supplenze, cosiddette brevi e saltuarie, hanno diritto a recuperare una quota mensile relativa alla retribuzione professionale docenti (RPD) ovvero, nel caso degli Ata, al compenso individuale accessorio.</strong></p>
<p>Tale quota è riconosciuta dal Ministero dell’istruzione solo ai docenti di ruolo ed ai supplenti con contratti annuali (cioè con contratti al 30/06 ed al 31/08) ma <u>non a quanti hanno svolto la propria opera professionale in scuole statali con incarichi di supplenze brevi</u>. E’ tipico il caso di una supplenza su “maternità” o comunque per assenza del docente titolare per malattia (generalmente prolungate a spezzoni).</p>
<p>Appare evidente che il trattamento economico messo in atto dal MI è iniquo per gli insegnanti precari nonostante gli stessi hanno ricoperto le stesse mansioni del docente assente.</p>
<p>Per presentare ricorso è sufficiente seguire le istruzioni di cui al link:<a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-retribuzione-professionale-dei-docenti-rpd/"> Ricorso Retribuzione Professionale dei Docenti e Personale ATA</a></p>
<p>Entrando nello specifico è bene precisare il valore delle retribuzioni non concesse ammontano a circa <strong>1700 Euro</strong> per il periodo riferito all’intero anno scolastico (da Ottobre a Giugno)</p>
<h3>Quali quote possono recuperare gli insegnanti precari attraverso un ricorso specifico?</h3>
<p>La quota RDP (retribuzione professionale docenti) pari a circa 174 euro mensili</p>
<h3>Quali quote possono recuperare i collaboratori scolastici precari attraverso un ricorso specifico?</h3>
<p>Il compenso individuale accessorio</p>
<p>Queste quote vengono invece corrisposte, oltre ai docenti di ruolo, anche ai supplenti con contratti annuali ovvero con incarichi sino al termine delle lezioni o su posto vacante che si è reso disponibile ad inizio anno scolastico.</p>
<p>Ad intervenire in merito al mancato riconoscimento della RDP in favore dei docenti precari è stata la Corte di Cassazione con specifica sentenza del dicembre 2019. Nella sentenza è chiaramente esplicato come è illegittimo il non riconoscimento della RDP oltre che segnalato come l’operato del Ministero dell’Istruzione è in violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70.</p>
<p>Il provvedimento della Cassazione, dunque, riconosce al personale non di ruolo l’equiparazione della retribuzione con il personale stabilizzato. Al personale precario, difatti, sono stati negati circa € 140 lordi per ogni mese di servizio.</p>
<p><strong><em><u>Con oltre 750 ricorsi vinti</u></em></strong> (Info specifiche al link <a href="https://www.ricorsiscuola.it/chi-siamo/">https://www.ricorsiscuola.it/chi-siamo/</a> ) gli avvocati Bongarzone e Zinzi ed il personale specializzato di ricorsiscuola.it sono pronti a seguire il ricorrente in ogni fase del ricorso.</p>
<p>Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta all’aumentare dei contagi al Covid 19, ricorsiscuola.it ha promosso una serie di interventi tecnici tali da permettere ogni contatto con l’utenza anche attraverso videoconferenze o comunque tramite tutte le forme di comunicazioni attive a distanza (<a href="https://www.ricorsiscuola.it/contatti/">Contatta Ricorsi Scuola</a>)</p>
<p><strong>Presso quale Tribunale si può presentare ricorso?</strong></p>
<p>Tutti i docenti e personale Ata <strong><em><u>precario </u></em></strong>della scuola potranno agire dinanzi al <u>Giudice del Lavoro del Tribunale territorialmente competente</u>.</p>
<p><strong>Qual è l’obiettivo del ricorso?</strong></p>
<p>L’accertamento del <strong><em><u>diritto a percepire la RDP</u></em></strong> e i compensi accessori anche in favore del personale precario.</p>
<p><strong>Chi può partecipare al ricorso?</strong></p>
<ul>
<li>Il personale Docente precario che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie;</li>
<li>Il personale tecnico amministrativo della scuola ATA che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie;</li>
</ul>
<p><strong>Se sono un docente di ruolo o collaboratore scolastico o assistente amministrativo di ruolo, posso attivare qualche ricorso?</strong></p>
<ul>
<li>Tutti i lavoratori della scuola statale che abbiano prestato un servizio pre-ruolo per almeno 5 anni, hanno diritto ad ottenere un risarcimento volto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo: leggi di più sul ricorso ricostruzione carriera <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/">https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-ricostruzione-di-carriera/</a></li>
</ul>
<p>Se hai un reddito basso è <a href="https://www.ricorsiscuola.it/scopri-come-ottenere-il-gratuito-patrocinio-pro-bono/"><strong><u>aderisci gratuitamente al ricorso grazie al Patrocinio a spese dello stato (cd. Gratuito patrocinio)</u></strong></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/rdp-attribuzione-retribuzione-professionale-docenti-e-ata-precari/">RDP &#8211; Attribuzione Retribuzione Professionale Docenti e Ata Precari</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Personale Docente ed ATA : chiarito il diritto di essere inseriti nel gradone stipendiale 3 – 8</title>
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		<dc:creator><![CDATA[max]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 15:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[gradone 0-2]]></category>
		<category><![CDATA[gradone 3-8]]></category>
		<category><![CDATA[personale ata]]></category>
		<category><![CDATA[scatti stipendiali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Personale Docente ed ATA : chiarito il diritto di essere inseriti nel gradone stipendiale 3 – 8. Possono richiedere scatti stipendiali ed arretrati anche i docenti<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/personale-docente-ed-ata-chiarito-il-diritto-di-essere-inseriti-nel-gradone-stipendiale-3-8/">Personale Docente ed ATA : chiarito il diritto di essere inseriti nel gradone stipendiale 3 – 8</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Personale Docente ed ATA : chiarito il diritto di essere inseriti nel gradone stipendiale 3 – 8. Possono richiedere scatti stipendiali ed arretrati anche i docenti e Ata assunti nel 2015 con la “Buona scuola” (L. 107/2015)</h2>
<h3 style="text-align: center;">In merito la Corte di Cassazione ha sciolto ogni dubbio ribadendo la legittimità delle richieste del personale scolastico con almeno un anno di precariato ed assunzione a TI dopo il 2011</h3>
<p>La tesi degli avvocati Bongarzone e Zinzi di ricorsiscuola.it ha trovato pieno riscontro con quanto stabilito dalla <strong>Corte di Cassazione</strong> che in sostanza ha riconosciuto il diritto di docenti e personale ATA, immessi in ruolo dopo il 2011 e con almeno un anno di precariato, ad essere collocati nel cosiddetto gradone 3-8, successivo al gradone 0-2, ovvero quello iniziale.</p>
<p>Ma lo scatto stipendiale non è garantito in automatico dall’amministrazione ed è necessario aderire ad un ricorso ad hoc per vantare il risarcimento di tutte le somme illegittimamente decurtate o non riconosciute.</p>
<p>A tal proposito i legali della <strong>B&amp;Z società tra avvocati</strong>, hanno predisposto ricorsi riservati al personale scolastico interessato al fine di tutelare il diritto di accesso ai “gradoni” stipendiali di fascia maggiore ed il recupero delle somme comunque spettanti.</p>
<div class="alert alert_warning"><div class="alert_icon"><i class="icon-lamp"></i></div><div class="alert_wrapper">Scopri come partecipare al <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-recupero-gradone-stipendiale-0-2/">Ricorso Recupero Gradone Stipendiale 0-2</a></div><a href="#" class="close"><i class="icon-cancel"></i></a></div>

<p>In effetti, il diritto ai docenti ed al personale ATA è stato pienamente riconosciuto ed il vantaggio economico derivante scaturisce dalla sommatoria delle differenze retributive non percepite e dalla mancata fruizione degli scatti stipendiali. Insomma quanto risparmiato dal Ministero è un diritto degli insegnanti e del personale tecnico amministrativo.</p>
<blockquote><p>In buona sostanza il ricorso, che trova piene basi giuridiche anche in virtù della pronuncia della Cassazione, consente ai docenti ed al personale ATA immessi in ruolo dopo il 2011 e con almeno un anno di precariato di accedere al cosiddetto <strong>gradone 3-8</strong> ed ottenere il risarcimento di tutte le somme illegittimamente decurtate o non riconosciute.</p></blockquote>
<p>Nella condizione di poter vantare tale diritto anche le migliaia di docenti immessi in ruolo nel 2015 in forza alla legge 107/ 2015, la cosiddetta “<em>Buona Scuola</em>” che hanno la possibilità di recuperare tutti gli incrementi stipendiali derivanti dalla mancata applicazione dello scatto stipendiale al terzo anno.</p>
<p>Gli interessati possono ricorrere gratuitamente se rientranti nelle condizioni economiche stabilite per legge e con una dichiarazione dei redditi non superiore agli 11mila euro. Scopri maggiori informazioni per <a href="https://www.ricorsiscuola.it/scopri-come-ottenere-il-gratuito-patrocinio-pro-bono/">ricorrere gratuitamente con ricorsiscuola.it</a></p>
<h4>Di seguito alcune indicazioni per aderire al ricorso.</h4>
<h3>Chi può partecipare al ricorso?</h3>
<p>Al ricorso possono aderire Docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato sottoscritto successivamente al 2011. Ma è necessario aver prestato almeno un anno di precariato (ovvero aver svolto una supplenza per 180 gg) precedentemente al 2011 e quindi almeno nell’a.s. 2010.</p>
<h3>Presso quale Tribunale verrà presentato il ricorso?</h3>
<p>Il ricorso verrà presentato presso il tribunale territoriale competente e sottoposto all’attenzione del Giudice del Lavoro. Il ricorso sarà “ad personam”<br />
Quali somme si possono recuperare?<br />
Si ha diritto al recupero delle somme derivanti dalla mancata progressione stipendiale.</p>
<h3>Su quali basi si fonda il ricorso?</h3>
<p>Il ricorso predisposto oltre a basarsi su leggi di carattere generale che assicurano l’equità di trattamento per i lavoratori sarà fondato anche sulla sentenza della Corte di Cassazione che di fatto si è pronunciata circa il diritto dei docenti e del personale ATA ad essere inseriti nel gradone successivo a quello iniziale. Tale considerazione è comunque valida per coloro che sono entrati in ruolo dopo il 2011</p>
<h3>Quanto costa?</h3>
<p>La proposizione del ricorso ha un costo di euro 100,00. Soltanto in caso di esito positivo del ricorso stesso sarà chiesto un ulteriore piccolo contributo, comunque stabiliti nel contratto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ricorsiscuola.it/personale-docente-ed-ata-chiarito-il-diritto-di-essere-inseriti-nel-gradone-stipendiale-3-8/">Personale Docente ed ATA : chiarito il diritto di essere inseriti nel gradone stipendiale 3 – 8</a> proviene da <a href="https://www.ricorsiscuola.it">Ricorsi Scuola</a>.</p>
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		<title>Vuoi recuperare contributi pensionistici INPS non versati?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:26:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[contributi INPS]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non hai i contributi pensionistici INPS versati? Scopri come è possibile recuperarli I legali di ricorsiscuola.it hanno predisposto opportuni ricorsi per i docenti e personale ATA<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Non hai i contributi pensionistici INPS versati? Scopri come è possibile recuperarli</h2>
<h3>I legali di ricorsiscuola.it hanno predisposto opportuni ricorsi per i docenti e personale ATA per i quali non sono stati versati i contributi ai fini pensionistici</h3>
<p>Sono numerosi i lavoratori, anche del comparto scolastico (<em>Docenti e personale ATA in primis</em>) che denunciano la mancata contribuzione pensionistica cui deve assolvere per contratto il datore di lavoro.</p>
<p>La legge è molto chiara: il datore di lavoro, che sia privato o pubblico è tenuto a versare all’INPS i relativi <strong>contributi per il lavoro svolto</strong>. In particolare, oltre all’importo che figura in busta paga e che viene trattenuto al lavoratore vi è anche una seconda parte di contributi, totalmente a carico del datore di lavoro. Queste due componenti formano l’intero ammontare contributivo che l’azienda è tenuta a versare.</p>
<p>Il docente o il personale scolastico che ha sottoscritto contratti a tempo determinato o indeterminato, deve verificare se il datore di lavoro abbia effettivamente versato i contributi, o li abbia versati solo parzialmente. Per verificare l’esattezza dei versamenti è possibile consultare un opportuno documento riepilogativo che contiene il numero delle settimane contributive complessive oltre alla specifica delle scuole che hanno versato i contributi.</p>
<h3>Come comportarsi se mancano contributi?</h3>
<p>La nostra risposta è chiara: &lt;<em>E’ bene capire sin dal principio se c’è stato una mancanza della scuola o del datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) o se tali contributi pur versati non compaiono nel documento di verifica. Nella seconda ipotesi è possibile ricorrere entro i cinque anni dalla inadempienza contributiva</em>&gt;. Per ulteriori informazioni si può prendere contatto con gli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone dello studio legale B&amp;Z di ricorsiscuola.it.<br />
<a href="https://www.ricorsiscuola.it/contatti/">Clicca per scoprire le nostre sedi</a></p>
<p>Tale dato è fondamentale per capire se i contributi sono caduti in prescrizione o meno. Trascorso il limite temporale rappresentato dal quinquennio che di fatto “prescrive” il debito del datore di lavoro la legge consente al lavoratore di servirsi della “<strong>costituzione di rendita vitalizia</strong>”.</p>
<p>Per visionare i ricorsi attivi proposti per docenti precari, abilitati all’estero, inserimento in seconda fascia d’istituto, mobilità docenti si può accedere al link <a href="https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/">Ricorsi Scolastici Attivi</a></p>
<h3>Chi può accedere al ricorso?</h3>
<p>Al ricorso possono accedere docenti ed ATA indipendentemente dal tipo di contratto (determinato o indeterminato).</p>
<h3>Quale documentazione è necessario produrre?</h3>
<p>La documentazione che provi il mancato versamento contributivo. Non esitare a chiedere ulteriori informazioni  <a href="tel:393668255328">+39 393668255328</a> <a href="mailto:ricorsiscuola.info@gmail.com">ricorsiscuola.info@gmail.com</a></p>
<h3>Presso quale tribunale viene presentato il ricorso?</h3>
<p>Il ricorso verrà presentato presso i Tribunali di competenza alla sezione Lavoro</p>
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