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	<title>blocco quinquennale Archivi - Ricorsi Scuola</title>
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	<description>Tutti i principali ricorsi del mondo della scuola</description>
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		<title>Docenti: Blocco Quinquennale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Zinzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blocco quinquennale]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per i neo immessi in ruolo vale il blocco quinquennale se hanno maturato anche servizio pre-ruolo? È la domanda posta da un insegnante e rivolta ai<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Per i neo immessi in ruolo vale il blocco quinquennale se hanno maturato anche servizio pre-ruolo?</h2>
<h2 style="text-align: center;">È la domanda posta da un insegnante e rivolta ai legali di ricorsiscuola.it</h2>
<p><strong>Di seguito si riporta la nota del Prof!</strong></p>
<p>Il vincolo alla mobilità dei docenti introdotto con la Legge 159/2019 sta creando parecchie preoccupazioni per migliaia di insegnanti costretti a sostenere ulteriori impegni economici ed essere costretti il più delle volte lontani da casa.</p>
<p>Ma se da un lato il sacrificio è ripagato con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato dall’altro emergono alcuni aspetti che contraddistinguono l’iniquità della 159/2019 in particolare rispetto al blocco quinquennale previsto per tutti i neo immessi in ruolo da qualsiasi graduatoria sia concorsuale che ad esaurimento.</p>
<p>Nel corrente anno scolastico 2020 / 2021 si è impegnati anche nell’affrontare il cosiddetto “anno di prova” con il dovere all’espletamento di tutte le progettualità previste che rappresentano un ulteriore aggravio di impegni extra – scolatici. Il tutto mentre <strong><em><u>gli organi di governo centrali non solo non hanno dibattuto la possibilità di eliminare il blocco quinquennale ma che di fatto non hanno assunto neanche il dovere di discuterne</u></em></strong> rimandando al mittente la proposta di abrogazione sia del “BLOCCO” sia della presa in carico di una futura e certosina discussione sulle evidenti carenze della 159/19.</p>
<p>E’ così che se viene meno la direttiva del “Legislatore” a tutela degli insegnanti non resta che porre dinanzi agli organi di giustizia amministrativa le evidenti contraddizioni che il blocco quinquennale di fatto rappresenta.</p>
<h3>Il vincolo quinquennale evidenzia dubbi circa la costituzionalità stessa del vincolo?</h3>
<p><strong>La nostra analisi:</strong> &lt;Le principali motivazioni che sono in contrasto con la Carta Costituzionale rispetto all’obbligo imposto del vincolo sono da ricercare nella disparità di trattamento in relazione tra gli assunti a TI nel 2020 / 2021 rispetto ai colleghi inseriti in ruolo fino al 2019 / 2020 seppur individuati dalle stesse graduatorie a scorrimento (graduatorie regionali di merito) che peraltro già erano in essere negli anni precedenti e non presentavano alcuna imposizione di blocco ai trasferimenti, assegnazioni provvisorie o utilizzazioni. Non meno rilevante è anche l’aspetto socio – familiare che ne deriva ovvero viene meno il diritto al mantenimento dell’unità familiare. Basti pensare ad una mamma o ad un papà che sono entrati in ruolo dal 1 settembre 2020 sono costretti ad assolvere il dovere di genitori pur venendo meno diritti necessari per il compimento del dovere stesso. In altre parole, appare evidente che è opinabile la scelta del Legislatore che pur cercando di tutelare gli utenti ha leso in maniera sostanziale il diritto del personale neo immesso in ruolo&gt;.</p>
<h3>Il blocco quinquennale vale per tutti i neo assunti in ruolo?</h3>
<p>&lt;Secondo il Ministero dell’Istruzione, il vincolo vale. Come previsto dalla Legge 159/2019 il blocco quinquennale non fa distinzione tra elenchi concorsuali o ad esaurimento. E dunque sono interessati al blocco i docenti assunti da GAE, Concorso Ordinario 2016, Concorso FIT 2018 e Call Veloce. Ciò stride con due aspetti. All’atto della formazione delle graduatorie ad esaurimento ( GAE ), così come per i vincitori del Concorso Ordinario 2016 non erano stati presentati vincoli né nelle fasi di reclutamento né in quelle di definizione delle graduatorie stesse. In altre parole, ed è questo il secondo aspetto, così come è accaduto sino allo scorso anno scolastico i neo assunti in ruolo da GAE e da Concorso 2016 non avevano vincoli perché non previsti. Discordante anche l’aspetto inerente le immissioni in ruolo per i docenti assunti da Concorso FIT 2018 o dei docenti diplomati magistrale che hanno sostenuto il concorso riservato 2018, ebbene, queste categorie di docenti hanno partecipato al concorso accettando il vincolo imposto fissato in tre annualità e non di cinque annualità&gt;</p>
<h3>Rispetto allo scorso anno la posizione dei docenti assunti in ruolo è totalmente cambiata, cosa non si può richiedere al termine dell’anno di prova?</h3>
<p>&lt;Il blocco impone l’impossibilità di richiedere ogni trasferimento, anche a livello provinciale, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica e l’impossibilità di poter ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso. In altre parole quanti sono interessati dal <strong>Blocco Quinquennale</strong> a prescindere da quale graduatoria siano stati reclutati, saranno vincolati sulla sede assegnata per cinque anni senza alcuna possibilità di trasferimento&gt;.</p>
<h3>Possono valere gli anni di precariato da conteggiare per il raggiungimento del quinquennio?</h3>
<p>&lt;<u>E’ un aspetto rilevante che con ogni probabilità può rappresentare la vera chiave di svolta dell’intrigata questione relativa al blocco quinquennale</u>. Ad esempio gli anni di servizio maturati in regime di “pre ruolo” sono da considerarsi a tutti gli effetti ed in maniera integrale ai fini della ricostruzione della carriera (in merito si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite) e lo stesso principio può essere applicato anche per lo svincolo dal blocco quinquennale. Un docente che ha almeno 4 annualità di servizio oltre all’anno di prova può avere con ogni evidenza compiuto il quinquennio &gt;.</p>
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