Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha accolto un nuovo ricorso promosso dallo Studio legale Bongarzone e Zinzi di RicorsiScuola.it, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a versare € 6.680,84 in favore di un docente precario a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Una decisione netta che conferma la legittimità delle richieste avanzate da chi, con contratto al 30 giugno, non ha mai fruito delle ferie maturate e neppure ha ricevuto un formale invito a usufruirne.
Il giudice ha ribadito che:
“È onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest’ultimo si trovi nella condizione di usufruirne”.
In assenza di tale informazione, il lavoratore conserva il diritto a ricevere un’indennità economica. Il Tribunale ha infatti sottolineato:
“Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico”.
Si tratta di un principio affermato anche dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 13440/2024) e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che impongono al datore di lavoro pubblico di dimostrare – con prova scritta – di aver informato il dipendente precario del rischio di decadenza.
Il docente ricorrente aveva lavorato con contratti al 30 giugno per quattro anni scolastici: 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Non avendo mai fruito delle ferie e non avendo ricevuto alcun invito formale, ha maturato un credito pari a oltre 104 giornate tra ferie e festività soppresse, monetizzate grazie all’attività giudiziaria promossa dallo Studio Bongarzone & Zinzi.
Il Tribunale ha confermato l’uso corretto del criterio previsto dalla circolare MIUR n. 244/1999, che consente il calcolo dei giorni in base al servizio effettivamente prestato, come da art. 38 del CCNL Scuola.
È possibile ottenere le ferie non godute fino a 10 anni prima, purché il contratto fosse al 30 giugno.
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Oltre alle ferie non godute, i docenti precari hanno diritto alla Carta del docente anche con contratti al 30.06 o al 31.08, entro 5 anni.
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Questa nuova sentenza ottenuta dagli Avvocati Bongarzone e Zinzi conferma che l’azione legale è lo strumento più efficace per ottenere giustizia. Solo attraverso un ricorso si può costringere il Ministero a rispettare i diritti dei docenti precari, anche quando l’Amministrazione ignora sistematicamente le norme nazionali ed europee.
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